Caso legale:
Il mio Cliente è stato citato in causa dalla sua ex compagna la quale richiedeva il mantenimento del figlio della coppia dal momento in cui era nato fino ad oggi, asserendo che il mio Cliente non l'avesse mai versato.
Il mio Cliente, invece, aveva sempre versato il mantenimento, ma ahimè, l’aveva fatto consegnando alla ex compagna somme in contanti, di cui, pertanto, non vi era prova di recezione.
L’ex compagna, tuttavia, nemmeno aveva prova di aver richiesto al mio cliente, fino ad oggi, alcuna somma a titolo di mantenimento, né di avergli mai inviato diffide e/o richieste anche solo tramite mail e/o messaggi.
Tale domanda volta ad ottenere il mantenimento arretrato era peraltro già stata inserita dalla ex compagna in una precedente causa tra i medesimi soggetti afferente però il diritto di visita del padre ed era già stata rigettata dal Giudice senza, sicché, nella causa odierna, è stato eccepito il divieto di né bis in idem (cioè di decidere due volte sulla medesima controversia tra i medesimi soggetti che sia già stata decisa con provvedimento passato in giudicato), tesi difensiva che è stata ben accolta dal Giudice.