Pubblicazione legale:
Contrariamente al TFR, che è sempre dovuto al lavoratore dipendente, anche in caso di dimissioni, la c.d. indennità di cessazione del rapporto è dovuta all’agente solo a determinate condizioni.
In generale, conviene porre una certa attenzione, da ambo le parti, agli aspetti che andremo ad analizzare, sia al momento dell’instaurazione del rapporto di agenzia (ad esempio, per la preponente, decidendo se applicare o meno gli A.E.C. e – conseguentemente – se versare o meno il c.d. FIRR), sia al momento della cessazione del rapporto, o in vista di essa.
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