Può essere licenziato chi pratica uno sport che aggrava la patologia che gli impedisce di svolgere alcune mansioni.

Scritto da: Andrea Tonalli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La Corte di Cassazione con sentenza n. 28367/2025 ha confermato la legittimità del licenziamento di un magazziniere che si era recato in palestra a fare pesi nonostante fosse stato sollevato dall’azienda a svolgere alcune mansioni per problemi alla schiena.

La Suprema Corte ha confermato l’orientamento giurisprudenziale e ha affermato che “l’attività compiuta dal lavoratore in ambito extra-lavorativo, anche se non in costanza di malattia, può configurare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da giustificare il licenziamento laddove non si a compatibile con le sue condizioni fisiche che abbiano ridotto la sua capacità lavorativa con rischi odi aggravamento delle condizioni stesse”

L’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima.



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Andrea Tonalli

Avvocato giuslavorista




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