Valido il licenziamento intimato via WatsApp ma solo previa contestazione degli addebiti

Scritto da: Andrea Tonalli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il Tribunale di Napoli Sez. lav., con la sentenza 14 novembre 2025 ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato tramite messaggio WhatsApp nel quale la società comunicava la volontà aziendale di "chiudere qui il rapporto lavorativo" a causa di "ripetute assenze ingiustificate e ritardi nelle consegne". Il Tribunale in adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la forma scritta non richiede formule sacramentali, ma qualunque modalità idonea a trasmettere al destinatario la volontà di recesso in un documento materiale, afferma che il messaggio WhatsApp è da considerarsi un documento informatico pienamente idoneo ad assolvere l'onere formale. Nel caso in esame tuttavia il licenziamento disciplinare è stato intimato senza alcuna preventiva contestazione degli addebiti. Il Tribunale ha rilevato che la totale omissione della contestazione disciplinare non costituisce una mera irregolarità procedurale, ma determina l'inesistenza giuridica dell'intero procedimento sanzionatorio, con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.



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Andrea Tonalli

Avvocato giuslavorista




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