Avvocato Angela Di Pisa a Milano

Angela Di Pisa

Avvocato esperto in responsabilità medica, sinistri stradali gravi, famiglia condominio


Informazioni generali

Lo studio multidisciplinare è in grado di offrire un servizio al cliente a 360 gradi, con particolare attenzione alle cause per risarcimento danni da responsabilità medica sia dal lato del paziente, del chirurgo e dell'azienda ospedaliera. Sono legale di un'associazione odontoiatrica . Sono altresi esperta nel diritto di famiglia e diritto condominiale per essere legale dell'Assocond e di rapporti bancari e finanziari.

Esperienza


Diritto condominiale

Essendo legale dell'associazione condomini Milano da 10 anni circa, ho avuto modo di toccare tutte le tematiche di natura condominiale dalle antenne, dalle infiltrazioni, dai parcheggi, dal riscaldamento, ascensore, dalle opere di natura straordinaria ecc.. Ho fatto formazione altresì ad un corso per amministratori di condominio presso all'Anamni di Milano


Diritto civile

Il risarcimento del danno da infortuni gravi stradali, sul lavoro e da errore sanitario.


Divorzio

Essere in grado di essere competente e di trovare soluzioni e modifiche rispetto la separazione


Altre categorie:

Diritto di famiglia, Diritto bancario e finanziario, Diritto immobiliare, Separazione, Malasanità e responsabilità medica, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Affidamento, Fallimento e proc. concorsuali, Contratti, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Locazioni, Sfratto, Diritto del turismo, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Comprare casa in cooperativa

Millionaire

Si parla dei vantaggi di acquisto della prima casa in edilizia convenzionata da soci di cooperativa.

Pubblicazione legale

Coppie di fatto infedeltà e maltrattamento

Pubblicato su IUSTLAB

QUANDO L’OSTENTATA INFEDELTA’ E’ MALTRATTAMENTO Un signora convive da quasi dieci anni con un uomo che l’ha sempre maltrattata: inizialmente solo qualche insulto e schiaffo, sempre “giustificati” dalla donna (e per questo tollerati) a causa del forte stress lavorativo cui l’uomo (importante dirigente di società) era sottoposto. Purtroppo detti episodi erano destinati ad aumentare in frequenza ed intensità, fino a tradursi in una serie di prepotenze, meschine cattiverie, infedeltà ostentate, collegata ad atti violenti favoriti anche dall’abuso di alcol. La signora ha ora trovato la forza di rivolgersi al legale, cui chiede che tipo di tutela possa avere dalla legge. RISPOSTA Un’abituale condotta prevaricatrice, tendente ad umiliare e sottoporre la congiunta a sofferenze fisiche e morali tali da rendere penosa l’esistenza, integra il reato di maltrattamenti in famiglia, punito con reclusione da 1 a 5 anni (art. 572 cp). Il reato è configurabile non solo in danno del coniuge ma anche del convivente more uxorio quando si sia in presenza di un rapporto stabile qualificabile come “famiglia di fatto” C’è da dire che al reato di maltrattamenti vanno ricondotti non solo eventi di per sé penalmente rilevanti (come le lesioni fisiche), ma anche quelle condotte, singolarmente innocue, ma svilenti, per continuità ed abitualità, il quotidiano della vittima. Il legislatore vuole infatti sanzionare ogni genere di azione idonea a pregiudicare la serena quotidianità del soggetto oppresso; ad es. sono rilevanti le vessazioni dovute alla avarizia del marito, la negazione dell’assistenza morale, ma anche l’atteggiamento strafottente di chi ostenti la propria infedeltà fino a cagionare gravi sofferenze morali . Che cosa può fare, allora, la signora? Può denunciare il convivente, dare inizio ad un procedimento penale in cui sarà chiamata a testimoniare (e il fatto di rievocare le violenze, nonché di subire il controinterrogatorio, sarà fonte di nuova sofferenza), e alla fine l’eventuale condanna dell’uomo sarà presumibilmente non superiore agli anni tre di reclusione; essendo l’uomo incensurato, non sconterà nemmeno un giorno di carcere. Unica (magra) consolazione sarà il risarcimento dei danni, che la donna potrà chiedere o costituendosi parte civile nel procedimento penale, o in separato procedimento civile Avv. Angela Di Pisa

Pubblicazione legale

INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL SENO

Pubblicato su IUSTLAB

Responsabilità del chirurgo estetico per intervento non riuscito INTERVENTO AL SENO MAL RIUSCITO: COSE CHIEDERE AL CHIRURGO? Una lettrice chiede il risarcimento dei danni, in quanto si era rivolta ad una clinica per un’operazione di riduzione del seno, al fine di correggere una malformazione congenita dello stesso. In seguito all’intervento chirurgico mal eseguito, non solo la paziente non risolveva le questioni relative alla malformazione, ma subiva un ulteriore danno estetico, rendendosi necessaria una seconda operazione. Di conseguenza, la lettrice si è sottoposta ad un più complesso intervento riparatore, subendo, pertanto, un grave stress psico-fisico, dovuto alla preoccupazione e al turbamento di dover affrontare un secondo intervento operatorio per rimediare Ai danni cagionati dal chirurgo. Il quesito posto è il seguente: un’operazione di chirurgia estetica, che sia causa di danni all’organismo del paziente, obbliga il chirurgo solo alla restituzione della somma pagata per sottoporsi all’intervento non riuscito, oppure anche al risarcimento dei danni morali e materiali? Ai sensi delle norme del codice civile, nell’ipotesi in cui una parte non esegue correttamente la propria prestazione, l’altra ha diritto ad ottenere la restituzione della propria. Pertanto, a fronte di un’operazione mal riuscita, è pacifico che la paziente possa richiedere la restituzione del compenso erogato al medico. Nell’ambito delle norme di diritto in materia di responsabilità professionale, l’art. 1176 c.c. sancisce che “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio delle attività professionali, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”. Il medico, pertanto, deve operare in modo corretto e diligente osservando tutte le regole tecniche necessarie per poter salvaguardare il proprio paziente da qualsivoglia danno e garantendogli un beneficio per la propria salute. Di conseguenza, si considera responsabile il medico per i danni cagionati al paziente a causa di una sua condotta negligente e colposa, ovvero ogniqualvolta il peggioramento delle condizioni di salute dell'assistito dipenda esclusivamente dall'errata esecuzione della prestazione medica. Avv. Angela Di Pisa

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Lo studio

Angela Di Pisa
Via Renzo E Lucia 9
Milano (MI)

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