Pubblicazione legale:
Il contributo analizza criticamente l’ordinanza Cass. civ., 12 febbraio 2024, n. 3822, in tema di mobbing. Nel provvedimento annotato, i giudici di legittimita` precisano che l’accertamento del mobbing richiede una valutazione dei fatti complessiva e non atomistica, al fine di accertare la sussistenza dell’intento persecutorio unificante dei comportamenti datoriali. Inoltre, la responsabilita` per la lesione della salute del lavoratore viene inquadrata nell’art. 2087 c.c. In tal senso, la Cassazione richiede al giudice, che abbia accertato l’insussistenza del mobbing, di esaminare, in ogni caso, se si configuri nel caso di specie un’ipotesi di responsabilita` datoriale per non avere adottato le misure che, secondo la particolarita` del lavoro, l’esperienza e la tecnica, potessero tutelare l’integrita` psico-fisica del lavoratore. Con il presente scritto, pertanto, ci si propone di individuare quali siano i limiti responsabilita` per il danno derivante da fattori di rischio psichico, in particolare da un ambiente di lavoro ‘‘stressogeno’’, che si connota per i suoi caratteri soggettivi e labili.
Fonte: Giurisprudenza italiana - leggi l'articolo