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Delibera ammissione

Coa Firenze - 1/2024




Titolo professionale: Per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad €. 12.838,01 (G.U. N. 130 DEL 06.06.2023). PARAMETRI REDDITUALI Se l’interessato vive con il coniuge, o con altri familiari, il reddito da considerare è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Va considerato soltanto il reddito personale dell’istante, ove siano oggetto di causa diritti della personalità ovvero interessi del richiedente in conflitto con quello degli altri componenti del nucleo familiare. Ai fini della valutazione della soglia di reddito, occorre tenere conto di ogni componente di reddito, imponibile o meno, in quanto espressivo di capacità economica e indicativo della reale necessità di farsi assistere in giudizio a spese dello Stato. A titolo esemplificativo , oltre al reddito di cittadinanza – assegno di inclusione, rientrano nel calcolo tutte le pensioni che abbiano natura sostitutiva della retribuzione (APE sociale, pensione di vecchiaia o di anzianità); viceversa, sono escluse le indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità destinate alla sola funzione assistenziale.



Pubblicato da:


Angelo Damiano

Avvocato a Firenze - civilista