Assegno di mantenimento - versamento direttamente al figlio maggiorenne - accordo fra coniugi - nullo - sentenza

Scritto da: Angelo Greco - Pubblicato su IUSTLAB




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L'art. 337 septies c.c., comma 1, stabilisce che il giudice può disporre il pagamento di un assegno ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente, e che in tal caso l'assegno è versato direttamente all'avente diritto.

La norma dunque non consente dubbi sul fatto che il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria.

Un eventauale accordo tra padre, madre e figlio, in virtù del quale il primo si accorda con la seconda nel versare direttamente al figlio tale assegno, non potrebbe che essere nullo e privo di effetti.




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