Avvocato Angelo Greco a Siena

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Assegno di mantenimento - versamento direttamente al figlio maggiorenne - accordo fra coniugi - nullo - sentenza

Scritto da: Angelo Greco - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

L'art. 337 septies c.c., comma 1, stabilisce che il giudice può disporre il pagamento di un assegno ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente, e che in tal caso l'assegno è versato direttamente all'avente diritto.

La norma dunque non consente dubbi sul fatto che il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria.

Un eventauale accordo tra padre, madre e figlio, in virtù del quale il primo si accorda con la seconda nel versare direttamente al figlio tale assegno, non potrebbe che essere nullo e privo di effetti.



Avv. Angelo Greco - Avvocato Angelo Greco in Siena

L'Avv. Angelo Greco, con studio in Siena, da oltre 10 anni, presta assistenza legale nelle seguenti matrie: diritto civile (separazioni, divorzi, recupero crediti, successioni, risarcimento danni da sinistro stradale, responsabilità medica, ecc.); diritto penale (stalking, truffa, omicidio colposo, rapina, spaccio di sotanza spucefacente); diritto immigrazione; diritto tributario




Angelo Greco

Esperienza


Diritto civile

Fornisco assistenza stragiudiziale (volta a prevenire liti giudiziarie) e giudiziale, in materia di successioni, separazioni, recpero crediti (decreti ingiuntivi), risarcimenti danni da sinistro stradale, sfratti per morosità. La tipologia di clienti sono persone fisiche e giuridiche (società di persone e/o di capitali)


Diritto di famiglia

Assisto coniugi in separazioni e divorzi sia consensuali che giudiziali, spesso particolarmente complessi e delicati: tradimenti incrociati, violenza familiare, assegno mantenimento in favore di coniuge e/o figli (minori e/o maggiorenni). Lavoro sempre affinchè si trovi una soluzione consensuale, veloce e meno dolorsa possibile, soprattutto in presenza di figli minori. Non è facile tenuto conto che i coniugi (spesso anche gli Avvocati) assumono atteggiamenti poco collaborativi, fatti di strumentalizzazioni, ritorsioni, con effetti negativi, nei confronti dell'interesse e del benessere morale e materiale dei figli e dei coniugi.


Eredità e successioni

Mi trovo alle prese con testamenti apocrifi, eredi pretermessi dai testamenti; polizze vita intestate ad un solo erede; persone che si qualificano eredi non avendone titolo; azioni di riduzione e collazione dell'eredità; accettazione con e senza beneficio di inventario


Altre categorie:

Divorzio, Unioni civili, Separazione, Affidamento, Tutela dei minori, Diritto bancario e finanziario, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto penale, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Sostanze stupefacenti, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Domiciliazioni, Aste giudiziarie, Tutela del consumatore, Matrimonio, Adozione, Incapacità giuridica, Diritto commerciale e societario, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Franchising, Investimenti, Usura, Antiriciclaggio, Diritto assicurativo, Contratti, Diritto tributario, Sovraindebitamento, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Violenza, Omicidio, Discriminazione, Diritto penitenziario, Immigrazione e cittadinanza, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Multe e contravvenzioni, Risarcimento danni, Tutela degli anziani, Mediazione, Cassazione, Gratuito patrocinio, Negoziazione assistita.



Referenze

Pubblicazione legale

Modifica condizioni separazione - sopravvenuta modifica delle condizioni economiche

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E' possibile chiedere la modifica delle condizioni di separazione fra coniugi solo per sopravvenuta modifica delle condizioni economiche: in altri termini, i l giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. Ord. 24/01/2022, n. 1984; Cass. n. 10133 del 2007; Cass. n. 14143 del 2014).

Pubblicazione legale

Polizze vita genitore in favore di un solo figlio - donazione indiretta - collazione - riduzione

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In tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario ad un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione ( art. 1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione ( Cass. n. 3263/2016 ). Iure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante ( Cass., S.U., n. 11421/2021 ; n. 25635/2018 ; n. 15407/2000 ). È opinione unanime, in dottrina e in giurisprudenza, che la designazione del beneficiario sia un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. n. 4833/1978). Ai sensi dell'art. 1923 c.c., comma 2, in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, le norme sulla collazione e sulla riduzione sono fatte salve in riferimento ai primi pagati dallo stipulante, non alle somme percepite dal beneficiario. E' stato chiarito che le polizze sulla vita, aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come "donazioni indirette" a favore dei beneficiari delle polizze stesse ( Cass. n. 3263/2016 ). Si rileva che è il pagamento del premio che costituisce pertanto il c.d. "negozio mezzo" (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del "negozio fine" (la donazione). Sono i premi pagati, pertanto, che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall' art. 809 c.c. ( Cass. n. 7683/2015 ).

Pubblicazione legale

Protezione speciale - integrazione sociale e familiare - effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale Italia

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In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del DLgs 286 del 1998 , come modificato dal D.L. n. 130 del 2020 , convertito con L. n. 173 del 2020 , applicabile ratione temporis nella specie, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine (Cass. 13/6/2024, n. 16584). È stato altresì precisato che, in tema di protezione speciale, l'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, ai sensi del citato art. 19, deve valutarsi secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall' art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. 9080/2023 ).

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Lo studio

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Viale Cavour 130
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