Pubblicazione legale:
L'art.
337 septies c.c., comma 1, stabilisce che il giudice può disporre il pagamento di un assegno ai
figli maggiorenni non indipendenti economicamente, e che in tal caso l'assegno è versato direttamente
all'avente diritto.
La
norma dunque non consente dubbi sul fatto che il pagamento dell'assegno di
mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore
convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere solo il frutto
di una decisione giudiziaria.
Un eventauale accordo
tra padre, madre e figlio, in virtù del quale il primo si accorda con la seconda nel versare direttamente al figlio tale assegno, non potrebbe che essere nullo e privo di effetti.