Polizze vita genitore in favore di un solo figlio - donazione indiretta - collazione - riduzione

Scritto da: Angelo Greco - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

In tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario ad un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione (Cass. n. 3263/2016). Iure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cass., S.U., n. 11421/2021n. 25635/2018n. 15407/2000). È opinione unanime, in dottrina e in giurisprudenza, che la designazione del beneficiario sia un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. n. 4833/1978).

Ai sensi dell'art. 1923 c.c., comma 2, in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, le norme sulla collazione e sulla riduzione sono fatte salve in riferimento ai primi pagati dallo stipulante, non alle somme percepite dal beneficiario.

E' stato chiarito che le polizze sulla vita, aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come "donazioni indirette" a favore dei beneficiari delle polizze stesse (Cass. n. 3263/2016). Si rileva che è il pagamento del premio che costituisce pertanto il c.d. "negozio mezzo" (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del "negozio fine" (la donazione). Sono i premi pagati, pertanto, che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall'art. 809 c.c. (Cass. n. 7683/2015).



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