Protezione speciale - integrazione sociale e familiare - effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale Italia

Scritto da: Angelo Greco - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del DLgs 286 del 1998, come modificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n. 173 del 2020, applicabile ratione temporis nella specie, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine (Cass. 13/6/2024, n. 16584). È stato altresì precisato che, in tema di protezione speciale, l'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, ai sensi del citato art. 19, deve valutarsi secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente (Cass. 9080/2023).



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