Pubblicazione legale:
In tema di protezione
speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del DLgs 286 del 1998, come modificato
dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n. 173 del 2020, applicabile ratione
temporis nella specie, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale
e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto
della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento
sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine (Cass. 13/6/2024, n.
16584). È stato altresì precisato che, in tema di protezione speciale,
l'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, ai sensi
del citato art. 19, deve valutarsi secondo i parametri indicati nella norma
citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le
condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in
linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU
- va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in
modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente (Cass. 9080/2023).