Somme date dai suoceri alla nuora - prestito - donazione indiretta - onere della prova

Scritto da: Angelo Greco - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22/11/2021, n. 35959).

L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare (art. 2697 c.c.), gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119).

Nella specie, la Corte ha fornito una puntuale motivazione delle ragioni che l'hanno indotta a negare l'esistenza di un contratto di mutuo (scarsa attendibilità delle dichiarazioni a fronte delle risultanze documentali, assenza di prova dell'entità della somma ritenuta oggetto del mutuo; assenza di ragioni idonee a spiegare la mancanza della prova documentale).



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