Pubblicazione legale:
Il mutuo va annoverato
tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna
del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue
che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre
in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo
della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui
dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del
contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22/11/2021,
n. 35959).
L'attore che chiede la
restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare (art. 2697 c.c.), gli
elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il
titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione,
senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver
ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si
tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n.
30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto
2003, n. 12119).
Nella specie, la Corte ha fornito una puntuale motivazione delle ragioni che
l'hanno indotta a negare l'esistenza di un contratto di mutuo (scarsa
attendibilità delle dichiarazioni a fronte delle risultanze documentali,
assenza di prova dell'entità della somma ritenuta oggetto del mutuo; assenza
di ragioni idonee a spiegare la mancanza della prova documentale).