La revoca dell'amministratore di condominio: casistica

Scritto da: Angelo Moscati - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Per via assembleare, in forza dell'art. 1129, cod. civ., ai commi XI e ss., la revoca dell’amministratore può avvenire sempre con la stessa maggioranza prevista per la nomina o le modalità previste dal regolamento di condominio.

La strada alternativa alla revoca tramite assemblea è quelle giudiziale nei seguenti casi:

  • violazione dell’obbligo di dare notizia all’assemblea, senza indugio, in caso di ricevimento di citazioni o provvedimenti che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore ’(art. 1131, comma IV, cod. civ. );
  • se l’amministratore non rende il conto della gestione;
  • in caso di gravi irregolarità (art. 1129, comma XII, cod. civ.);
    • l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
    • la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
    • la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale;
    • la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
    • l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
    • qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
    • l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
    • l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, il locale ove si trovano i registri condominiali, i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne visione.
La condotta dell’amministratore legittima la revoca nel caso in cui, in altri termini, sia connotata da rilevante gravità, faccia prevedere come verosimile un pregiudizio per il condominio.



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Avvocato Angelo Moscati a Casoria
Angelo Moscati

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