Pubblicazione legale:
•Bancarotta Fraudolenta•
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L’art 216 c. 1, n. 1,223 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, rubricato Bancarotta Fraudolenta, punisce con la reclusione da tre a dieci anni, l’imprenditore che se dichiarato fallito, ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; ha sottratto distrutto o falsificato in tutto o in parte con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili.
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Il caso di specie, che ha in seguito portato all’applicazione dell’istituto della c.d Bancarotta Riparata, poneva all’attenzione una condanna in primo grado dell’imputato per bancarotta fraudolenta.
L’imputato, aveva posto in essere delle condotte distrattive dell’attivo fallimentare di una sua società, in fallimento, per farlo confluire nell’attivo di una seconda società, distrazione che poi veniva sanata con un’attività di segno contrario, avvenuta precedentemente al fallimento della società stessa, ovvero a seguito di una compravendita immobiliare, l’imputato faceva confluire in egual modo nell’attivo della prima società il provento della stessa, ponendo in essere una condotta riparatoria rispetto alla prima posta in essere.
Si è reso opportuno, pertanto, impugnare la sentenza pronunciata in primo grado ed in Appello chiedere l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste, in quanto vi era la mancanza dell’elemento materiale del reato e chiedendo pertanto in tal senso l’applicazione dell’istituto della bancarotta riparata.
La Bancarotta c.d riparata si configura allorquando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, in grado di reintegrare il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica della dichiarazione di fallimento, annullando in tal modo il pregiudizio dei creditori. Ne derivava che, gravava sull’amministratore, resosi responsabile di condotte distruttive, l’onere di provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente posti in essere.