Caso legale:
Un cliente che si è rivolto al sottoscritto per capire come comportarsi all’esito dei seguenti eventi:
1. l’assemblea del proprio Condominio decide di ristrutturare il tetto dello stabile e l’amministratore pone le spese a carico di tutti i condomini;
2. alcuni condomini impugnano la delibera affermando che il condomino rivoltosi all’avvocato debba pagare per intero una parte dei lavori, in quanto sopra il suo appartamento il tetto non è coperto da coppi, ma è una terrazza che lui usa in via esclusiva.
A questo punto, il cliente vuole capire dall’avvocato qual è la corretta suddivisione tra i condomini delle spese necessarie per i lavori di ristrutturazione della sua parte di tetto: equamente divise tra i condomini o interamente a suo carico?
Per rispondere al quesito, l’avvocato deve partire dalla disciplina specifica in tema di Condominio, e più precisamente dall’art. 1126 del codice civile, che disciplina l’ipotesi in cui sia ristrutturata una parte del tetto condominiale utilizzata in via esclusiva da uno dei condomini.
Ebbene, tale norma prevede che:
1) i condomini che “hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ristrutturazioni”;
2) “gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve”.
Alla luce di tale disciplina, l’avvocato dovrà l’avvocato dovrà verificare che il lastrico solare “serva” al condominio, cioè che, pur essendo usato in via esclusiva da uno dei condomini, costituisca al contempo una copertura per lo stabile, indispensabile per lo stesso.