Alcune precisazioni sull'Istanza ex art. 492 bis c.p.c..

Scritto da: Antonello Paoletti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Dovute precisazioni.


L‘art. 492 bis c.p.c. prevede che “su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare…”.


Con l'introduzione di tale nuovo articolo nel nostro codice di procedura civile il legislatore ha inteso regolare un importante strumento al fine di evitare che possano rimanere occultati i beni espropriabili del debitore.


Il provvedimento in esame è ovviamente affidato all’autorità giudiziaria (in particolare l'Istanza viene rivolta al Presidente del tribunale ovvero a un giudice delegato.


L'atto introduttivo predisposto dal legale procedente è una vera e proprie Istanza del creditore (ci sia permesso, espressione che pare una variante a-tecnica del più noto strumento che è il ‘ricorso’).


Inoltre l'istanza deve contenere, tra l'altro:

  1. indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore, nonché, ai fini dell’art. 547 c.p.c., l’indirizzo di posta elettronica certificata.


  2. Competenza: L'istanza va indirizzata al “Presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.


  3. Necessaria ovviamente l'esistenza di di un titolo esecutivo (provvedimento giurisdizionale immediatamente esecutivo o definitivo, spedito in forma esecutiva, ovvero altri atti menzionati dall’art. 474 c.p.c. in forma completa;


  4. Precetto: è necessario dare dimostrazione del perfezionamento della notificazione; decorrenza del termine dilatorio ex art. 482 c.p.c.; che sia ancora efficace e dunque non sia maturata la decadenza ex art. 481 c.p.c.;


  5. Altre allegazioni: laddove il debitore sia una persona fisica va necessariamente allegato il certificato anagrafico di residenza con la relata (anche ex art. 143 c.p.c.); in caso di notifica telematica, la stampa della pagina tratta da Inipec che rechi chiaramente l'indirizzo di posta elettronica del destinatario della notifica; se il debitore è una società, la visura camerale aggiornata.


  6. Tempistiche inerenti il precetto: la domanda va proposta una volta decorso il termine di cui all’art. 482 c.p.c., disposizione secondo cui “non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso”. Il precetto inoltre non deve essere perento ai sensi dell’art. 481 c.p.c..





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Avvocato Antonello Paoletti a Milano
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