Pubblicazione legale:
Dovute precisazioni.
L‘art. 492 bis c.p.c.
prevede che “su istanza del creditore, il presidente del
tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio,
la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a
procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità
telematiche dei beni da pignorare…”.
Con l'introduzione di
tale nuovo articolo nel nostro codice di procedura civile il
legislatore ha inteso regolare un importante strumento al fine di
evitare che possano rimanere occultati i beni espropriabili del
debitore.
Il provvedimento in esame
è ovviamente affidato all’autorità giudiziaria (in particolare
l'Istanza viene rivolta al Presidente del tribunale ovvero a un
giudice delegato.
L'atto introduttivo
predisposto dal legale procedente è una vera e proprie Istanza
del creditore (ci sia permesso, espressione che pare una variante
a-tecnica del più noto strumento che è il ‘ricorso’).
Inoltre l'istanza deve contenere, tra l'altro:
indirizzo di posta
elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore, nonché, ai
fini dell’art. 547 c.p.c., l’indirizzo di posta elettronica
certificata.
Competenza: L'istanza va indirizzata al “Presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.
Necessaria ovviamente l'esistenza di di un
titolo esecutivo (provvedimento giurisdizionale immediatamente
esecutivo o definitivo, spedito in forma esecutiva, ovvero altri
atti menzionati dall’art. 474 c.p.c. in forma completa;
Precetto: è
necessario dare dimostrazione del perfezionamento della
notificazione; decorrenza del termine dilatorio ex art. 482 c.p.c.;
che sia ancora efficace e dunque non sia maturata la decadenza ex
art. 481 c.p.c.;
Altre allegazioni: laddove il
debitore sia una persona fisica va necessariamente allegato il
certificato anagrafico di residenza con la relata (anche ex art. 143
c.p.c.); in caso di notifica telematica, la stampa della pagina
tratta da Inipec che rechi chiaramente l'indirizzo di posta
elettronica del destinatario della notifica; se il debitore è una
società, la visura camerale aggiornata.
Tempistiche inerenti il precetto: la
domanda va proposta una volta decorso il termine di cui all’art.
482 c.p.c., disposizione secondo cui “non si può iniziare
l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel
precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni
dalla notificazione di esso”. Il precetto inoltre non deve
essere perento ai sensi dell’art. 481 c.p.c..