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L'ISTITUTO DELLA "MESSA ALLA PROVA"

Scritto da: Antonello Paoletti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il Procedimento Penale (melius) il processo penale può essere sospeso dal Giudice con la c.d. "Messa alla Prova"; in pratica una nuova modalità alla definizione standard del processo.

Il beneficio principe per l'imputato è ovviamente la possibilità di pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per ESTINZIONE del reato.

Questo articolo vuole essere molto pratico, addirittura schematico, affinchè il singolo cittadino possa direttamente averne contezza, lasciando un attimo da parte i paroloni e il "giuridichese".

Cercherò, per quanto mi è possibile dunque, di spiegare il concetto, le modalità e le finalità dell'Istituto di Messa alla Prova.

Tale istituto è già ampiamente e da tempo utilizzato nel mondo del processo minorile, ma il nostro Governo - direi in modo molto arguto e corretto - ha deciso di estendere la messa alla prova anche per gli adulti.

Vediamo innanzitutto quali sono le condizioni di ammissibilità dell'istituto che stiamo esaminando.

Il nostro Legislatore ha previsto innanzitutto che la richiesta venga direttamente dal soggetto fautore del reato (sia indagato, sia imputato), personalmente o direttamente dal proprio legale di fiducia o d'ufficio che sia (in tale ultimo caso è essenziale che vi sia una procura specifica e speciale, ove l'assistito manifesta la propria volontà e consapevolezza della portata dell'istituto in esame).

Necessario ovviamente collaborare con il c.d. UEPE ovvero l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna il quale elaborerà un programma di trattamento.


Vediamo per punti e schematicamente quali sono i requisiti c.d. 'formali'.


1) Reati puniti con la pena pecuniaria, con la pena detentiva fino a quattro anni ovvero reati che rientrino tra quelli previsti dall’art. 550, comma 2, c.p.p. di competenza del tribunale monocratico con citazione diretta a giudizio;


2) Soggetti non dichiarati delinquente o contravventori abituale, professionale o per tendenza, soggetti ai quali non sia stata già concessa e poi revocata.



I c.d. TERMINI.


La richiesta di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova addirittura la si può richiedere addirittura al Pubblico Ministero, ovvero innanzi al giudice per le indagini preliminari il quale deve trasmetterla sempre al p.m. per il parere.


Laddove invece la richiesta fosse avanzata nel rito ordinario e dunque dopo l'esercizio dell’azione penale si chiarisce quanto segue: a) nel rito ordinario, entro le conclusioni in sede di udienza preliminare; b) nel rito direttissimo e nel procedimento con citazione diretta a giudizio, sino all’apertura del dibattimento; c) nel procedimento per decreto, con l’atto di opposizione; d) nel giudizio immediato, entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato.


L'istanza andrebbe sempre presentata con il programma di trattamento all'Uepe. Il Giudice procederà dunque alla valutazione della richiesta. Consiglio di essere sempre presenti con il proprio difensore, poiché il Giudice può – in ogni tempo – disporre la comparizione dell'imputato per verificare la volontarietà della richiesta e valutare che sussistano i requisiti formali e le condizioni di applicabilità.


Il Giudice valuterà anche la 'bontà' del programma proposto dall'UEPE in relazione all'entità del fatto e alle caratteristiche formali dell'imputato.


Laddove vi sia il benestare del Giudice in tal caso lo stesso emetterà una ordinanza ammissiva con la quale si dispone la sospensione del procedimento.


L'imputato sarà affidato ad un servizio sociale e svolgerà una attività di volontariato in favore della collettività. L'UEPE ovviamente è organo essenziale di tale istituto; si occuperò di 'valutare' il percorso intrapreso e dovrò redigere una relazione che sarà trasmessa al Giudice.


Laddove il Giudicante riterrà che la messa alla prova abbia avuto esito positivo pronuncerà Sentenza con la quale dichiarerà che il reato è ESTINTO.  




Pubblicato da:


Antonello Paoletti

Avvocato a milano