Avvocato Antonello Sdanganelli a Lamezia Terme

Antonello Sdanganelli

Avvocato amministrativista

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Appalti pubblici, rigetto dell'appello avversario

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 30.6.2022 n. 5437

Sentenza giudiziaria:

La decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara per l’affidamento di un contratto di appalto è correlata a momenti diversi di possibile conoscenza degli atti di gara ad ognuno dei quali corrispondono precise condizioni affinchè possa aversi decorrenza del termine di impugnazione dell’aggiudicazione, in base alla considerazione, di carattere generale, per la quale l’individuazione della decorrenza del termine per ricorrere continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla informazione e alla pubblicizzazione degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una richiesta scritta, per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici, applicabile per identità di ratio anche all’accesso informale. A seguito della riforma introdotta dal d.l. n. 32 del 2019, mancando un onere di immediata impugnazione delle ammissioni dei concorrenti ad una gara prima dell’aggiudicazionee, di conseguenza, non vi è più alcun margine di preclusione per l’impugnazione di tali profili legati alla fase di prequalifica in quella sede, che potranno dunque farsi valere successivamente, eventualmente in ragione del posizionamento dei concorrenti medesimi nella graduatoria finale della procedura, nell’intento di ottenere il bene della vita che è costituito dall’aggiudicazione e dalla stipula del contratto. L’esclusione del concorrente, al contrario, produce una conseguenza immediata nella sfera giuridica del destinatario, che viene estromesso dalla competizione.


Avv. Antonello Sdanganelli - Avvocato amministrativista

Lo studio legale, fondato nel 1987 dall'avv.Antonello Sdanganelli, accresce oggi la sua operatività con l'apporto di giovanissimi e ben formati avvocati: avv.Gloria Sdanganelli e avv. Luca Sdanganelli con la missione di soddisfare i clienti attraverso competenze che spaziano nell'ambito del diritto civile, del diritto amministrativo sul territorio nazionale. La passione per l’insegnamento, per la ricerca e per il lavoro nel team, è finalizzata ad offrire ai propri clienti una professionalità integrale e satisfattiva.




Antonello Sdanganelli

Esperienza


Diritto del lavoro

Esperienza pluriennale nella materia del pubblico impiego dinanzi al giudice del lavoro e dinanzi al Tar per le materie ad esso affidate. Le capacità acquisite rendono agevole l'attività difensiva in una materia caratterizzata da elevato tecnicismo, sostanziale e processuale.


Diritto civile

Esperienza pluriennale nel contenzioso di diritto civile, diananzi al giudice ordinario, nei confronti della pubblica amministrazione in tutti i gradi di giudizio. Sono stati ottenuti ragguardevoli risultati. Per noi il diritto è l’arte dell’equo e del giusto. Quando il cliente pone alla nostra attenzione  un problema, vogliamo prima esaminarlo nella sua completezza, verificando le varie possibilità e mettendo a disposizione le competenze dei nostri avvocati.


Diritto amministrativo

Esperienza pluriennale in tutti gli aspetti del diritto amministrativo: appalti, edilizia e urbanistica, ambiente, espropriazioni, enti locali. L'avv.Antonello Sdanganelli è perfezionato in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione. L'avv.Gloria Sdanganelli è dottore di ricerca in diritto amministrativo. Le capacità acquisite rendono agevole l'attività difensiva in una materia caratterizzata da elevato tecnicismo, sostanziale e processuale, nonchè quella di consulenza per enti pubblici e operatori privati.


Altre categorie:

Appalti pubblici, Ricorso al TAR.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Differenze retributive per esercizio di mansioni superiori nel pubblico impiego

Tribunale di Lamezia Terme Sezione Lavoro sentenza 23.11.2023 n.449

Secondo lo schema dell’art. 52, D. Lgs. n. 165/2001, qualora l’assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza risulti affetta da nullità, in quanto avvenuta al di fuori dei casi tassativamente stabiliti dalla legge, in ossequio al principio di effettività della prestazione, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost., 2103 e 2126 c.c., il lavoratore ha il diritto di ricevere una retribuzione corrispondente all’attività di fatto svolta in modo continuativo e prevalente, a condizione che dette mansioni siano svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all’art. 2103 c.c., pur non avendo mai formalmente assunto la veste di responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990

Esperienza di lavoro

Direttore generale - Comune di Lamezia Terme

Dal 6/2001 al 11/2002

Direttore generale dell'organizzaizone comunale; appalti pubblici; formazione; valutazione dei dirigenti

Sentenza giudiziaria

Appello, inammissibilità, collocamento soprannumerario, procedure di mobilità, domanda di partecipazione.

Corte d'Appello di Catanzaro, sentenza 28.3.2023 n.126

È infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ove esso rechi precisi passaggi motivazionali e prospetti una critica puntuale all'impianto argomentativo della sentenza impugnata, con particolare riguardo ai criteri di valutazione della validità degli atti delle procedure di mobilità negli anni scolastici in contestazione, tali da soddisfare il requisito di specificità, che può prescindere da qualsiasi rigore di forme, purchè restino esattamente precisate le ragioni di fatto e di diritto su cui è fondata l'impugnazione. Il collocamento soprannumerario del docente che ha perso la titolarità della cattedra nel grado superiore conseguita per mobilità, a causa della rettifica della graduatoria a seguito di decisione giudiziale intervenuta negli anni successivi, è in contrasto con la contrattazione collettiva che lo contempla solo nell’ipotesi di  dimensionamento, soppressione o contrazione di organico. Né può configurarsi la conservazione d’ufficio del posto nella scuola superiore per invocate ragioni di giustizia sociale, recuperando il punteggio pregresso, se frattanto sono state espletate procedure di mobilità cui il docente non ha partecipato con esplicita domanda.

Leggi altre referenze (17)

Lo studio

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Lamezia Terme (CZ)

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