Sentenza giudiziaria:
Infatti la
valutazione di serietà e attendibilità dell’offerta, nel quale si esprime il giudizio di
anomalia, non è volta ad accertare se l’offerta è corretta nei valori espressi dai
proponenti, per cui debba essere ritoccata al rialzo od al ribasso, ma se sia in sé
sostenibile, cioè se gli errori nel computo di alcuni elementi economici dell’offerta
siano in grado di erodere quella soglia minima di utile al di sotto della quale
l'offerta deve essere considerata anomala.
Sulla necessità che il guadagno sia azzerato nel caso di valutazione di anomalia
economica dell'offerta la giurisprudenza è unanime. Infatti “al di fuori dei casi in
cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia
minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala,
N. 00908/2020 REG.RIC.
poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio
significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la
qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere
aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico