Sentenza giudiziaria:
Secondo lo schema dell’art. 52, D. Lgs. n. 165/2001, qualora l’assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza risulti affetta da nullità, in quanto avvenuta al di fuori dei casi tassativamente stabiliti dalla legge, in ossequio al principio di effettività della prestazione, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost., 2103 e 2126 c.c., il lavoratore ha il diritto di ricevere una retribuzione corrispondente all’attività di fatto svolta in modo continuativo e prevalente, a condizione che dette mansioni siano svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all’art. 2103 c.c., pur non avendo mai formalmente assunto la veste di responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990