Sentenza giudiziaria:
Nella controversia ad oggetto un’azione di condanna al pagamento di somme dovute a titolo di rimborso per opere realizzate dal concessionario dello stadio comunale, le prestazioni rese a complemento della struttura autorizzate dall’organo gestionale, ma prive di impegno contabile, non vincolano l’amministrazione comunale, determinando un rapporto obbligatorio esclusivamente fra il privato e il dirigente a norma dell’art. 191 del T.U.E.L, che delinea una frattura del rapporto di immedesimazione organica tra quest’ultimo e l’ente pubblico.
Dimostrato il depauperamento del privato e l’arricchimento dell’ente, comunque avvantaggiato dall’esecuzione delle opere eseguite dal concessionario, grazie alle quali si è conseguita l’agibilità dello stadio per disputare le gare sportive ufficiali, esso è tenuto ad indennizzare la società privata dei costi della loro esecuzione ex art. 2041 c.c., poiché nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
L'azione per ingiustificato arricchimento deve essere accolta tutte le volte in cui il privato dimostri l'esistenza del proprio impoverimento e della locupletazione dell'ente, a prescindere dall'esistenza di un gradimento implicito o esplicito da parte dell'amministrazione; dovrà, invece, essere rigettata ove l'ente convenuto dimostri di aver rifiutato o di non aver potuto rifiutare, a cagione dell'imposizione del privato, l'opera.