Sentenza giudiziaria:
Nell’operazione negoziale posta in essere attraverso una pluralità di distinti contratti di compravendita di automobili, tutti stipulati da soggetti riconducibili ad un medesimo gruppo economico, caratterizzati, in maniera seriale, dalla previsione di un anticipo a titolo di caparra confirmatoria pari al 95/98% del prezzo della vendita, senza determinazione di un termine per la consegna, è stata distorta la funzione tipica traslativa della vendita, atteso che le ingenti somme erogate erano volte ad assicurarsi un diverso obbligo a contrarre, contrario, in primis, al principio generale di autonomia contrattuale desumibile dall’art. 1321 c.c., ma anche lesivo della libera concorrenza e preannunciatore di effetti distorsivi del mercato.
L’anomalia delle condizioni contrattuali, emersa anche dalle deposizioni testimoniali rese nel corso dell’istruttoria (nella prassi aziendale, non veniva mai versata una caparra superiore al 10% del valore del veicolo, o addirittura veniva accordata in misura inferiore a tale percentuale), denota che il vero interesse dell’acquirente, di rilievo causale, fosse da rinvenirsi nell’inserimento nel mercato automobilistico, anziché nell’acquisto di vetture per la società, con la creazione di una nuovo soggetto economico che surrogasse, nella gestione della concessionaria del marchio giapponese, quella preesistente.
L’autentica ratio della rilevabilità della nullità non è quella di eliminare, sempre e comunque, il contratto nullo dalla sfera del rilevante giuridico (che, altrimenti, l'art. 1421 sarebbe stato scritto diversamente.