Pubblicazione legale:
Con atto di precetto la banca intimava a due mutuatari il pagamento della somma di € 241.000,00 circa,quale residuo del mutuo ipotecario di cui erano titolari e per il quale ,in precedenza,erano stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine,per essersi resi inadempienti del pagamento di tre rate consecutive.
I due mutuatari,entrambi consumatori, difesi dall’Avv Antonio de Benedittis del foro di Campobasso,si opponevano all’atto di precetto e chiedevano al Tribunale di Larino la sospensione del titolo esecutivo,dal momento che la banca aveva violato l’obbligo di buona fede oggettiva, e aveva abusato del proprio diritto,avendo dichiarato la decadenza dal beneficio del termine del contratto di mutuo dei due mutuatari alla scadenza di sole tre rate rimaste insolute,in violazione dell’art 40 TUB, che nel caso di specie prevale sulla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di mutuo,con richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della segnalazione illegittima del proprio nominativo presso le SIC.
Il Tribunale di Larino preso atto che la banca al momento della risoluzione del contratto non ha provato l’esistenza di una situazione complessiva di dissesto economico dei mutuatari ,stabiliva l’inoperatività della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di mutuo,e la prevalenza su quest’ultima del principio sancito dall’art 40 TUB ,secondo cui: la decadenza dal beneficio del termine del contratto di mutuo può essere invocata dalla banca soltanto ove si sia verificato l’inadempimento di almeno sette rate ,anche non consecutive.
La portata del principio in esame è di particolare importanza , perché molto spesso il mutuatario subisce l’azione esecutiva della banca sui propri beni ipotecati , dopo essersi reso inadempiente del pagamento di poche rate del mutuo per una temporanea difficoltà finanziaria,che deve essere caratterizzata dalla sua concreta e provata reversibilità.
Per info
Avv Antonio de Benedittis
Tel 3428572660