Come richiedere l’indennizzo per i danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti (Legge 210/92)

Scritto da: Antonio Flora - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La legge 210/92  riconosce l'indennizzo ai danneggiati in modo irreversibile a causa di vaccinazioni o trasfusioni e ora esiste anche la possibilità di risarcimento se il danno alla salute deriva dalla somministrazione del vaccino contro il Covid 19.

In cosa consiste l’indennizzo

L’indennizzo è semplicemente un assegno in caso di danneggiamento provocato da una vaccinazione obbligatoria o trasfusione infetta in base all’articolo 1 della legge 210/92. Inoltre, si può anche ricevere un risarcimento una tantum pari al 30% dell’indennizzo che copre il periodo compreso tra la manifestazione dei sintomi e la ricezione dell’assegno vero e proprio, in conformità all’articolo 1, comma 2 della legge 238/97.

Nonostante le competenze in materia sanitaria siano passate alle regioni dal 2001, la Conferenza Stato-Regioni ha stipulato nello stesso anno un accordo che attribuisce al Ministero della Salute la gestione degli indennizzi che erano già stati autorizzati prima del passaggio delle funzioni alle singole regioni.

Inoltre, il ministero si occupa di tutte le variazioni che sono emerse dopo la presentazione di domanda di risarcimento, a partire dall’insorgenza di doppie patologie, aggravamento o morte dell’interessato.

Chi ha diritto all'indennizzo

  • I beneficiari rivestono una categoria ampia che si riassume come segue:
  • Pazienti danneggiati in modo irreversibile da epatite o infezione HIV causate da trasfusione o emoderivati
  • Soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria per legge
  • Operatori sanitari che hanno contratto una infezione per contatto con il sangue infetto e suoi derivati
  • Persone non vaccinate che hanno avuto un danno permanente dopo un contatto con soggetti vaccinati
  • Dipendenti di strutture sanitarie ad alto rischio di contagio che sono stati danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie
  • Pazienti soggetti a vaccini non obbligatori, ma necessari per lavorare all’estero e che hanno sofferto per un danno grave di salute
  • pazienti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazione anti SARS-COV-2
  • Coniuge contagiato dagli effetti collaterali della persona vaccinata
  • Figli contagiati in fase di gestazione con riconoscimento d’indennizzo
  • Coniugi, figli, genitori e fratelli deceduti a causa di contagio da pazienti vaccinati.

Procedura per l'ottenimento dell'indennizzo per danni da vaccinazione o trasfusione

La procedura per ottenere l’indennizzo previsto in caso di danni derivanti da vaccinazione o trasfusione si articola in diverse fasi, regolamentate dalla normativa vigente. Di seguito, i passaggi principali:

Domanda di revisione per aggravamento

Qualora, successivamente alla conclusione del procedimento, il soggetto subisca un aggravamento dello stato di salute riconducibile al danno già valutato, è possibile presentare una domanda di revisione. Tale istanza deve essere trasmessa all’ASL entro il termine di sei mesi dall’aggravamento e deve essere supportata da ulteriore documentazione medica che attesti il peggioramento e il suo collegamento causale con il trattamento sanitario originario.

Presentazione della domanda

Il soggetto interessato, o il suo rappresentante legale, deve presentare una domanda formale all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio, corrispondente al comune di residenza del richiedente. La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria, la quale deve includere, tra gli altri, i seguenti elementi:

  • Certificazioni mediche attestanti il danno subito;
  • Documentazione relativa alla vaccinazione o trasfusione, con indicazione specifica della data e del tipo di trattamento;
  • Eventuali referti specialistici che dimostrino il nesso causale tra il trattamento sanitario e il danno lamentato.

Verifica preliminare da parte dell’ASL

L’ASL provvede a istruire la pratica, verificando la completezza e la conformità della documentazione ai requisiti di legge. Una volta completata questa fase istruttoria, trasmette il fascicolo completo alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) territorialmente competente.

Valutazione della Commissione Medica Ospedaliera (CMO)

La CMO convoca il paziente per una visita medica al fine di esaminare lo stato di salute e valutare la presenza di un nesso causale diretto ed effettivo tra il trattamento sanitario (vaccinazione o trasfusione) e gli effetti collaterali lamentati. La Commissione redige quindi un verbale contenente il proprio parere tecnico, che viene trasmesso sia al richiedente sia all’ASL.

Decisione e possibilità di ricorso

Sulla base del verbale della CMO, l’ASL procede a concludere l’istruttoria e a comunicare l’esito al richiedente.

In caso di accoglimento, l’ASL dispone l’erogazione dell’indennizzo secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di rigetto, il richiedente ha la possibilità di presentare un ricorso entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso può essere indirizzato al Ministero della Salute o, in alternativa, essere sottoposto a un’azione giudiziaria dinanzi al Tribunale competente.

Risarcimenti aggiuntivi per patologie correlate e in caso di decesso

Oltre all’indennizzo principale previsto dalla legge, i pazienti che abbiano subito danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazioni di emoderivati hanno diritto a risarcimenti aggiuntivi in specifiche circostanze, come indicato di seguito:

Termini di presentazione delle domande

La normativa italiana stabilisce tempi ben precisi per la presentazione delle domande di indennizzo o risarcimento:

  • Tre anni: per i danni derivanti da vaccinazione obbligatoria, trasfusione o somministrazione di emoderivati, decorrenti dalla data in cui il paziente ha avuto conoscenza del danno;
  • Dieci anni: per i danni correlati all’insorgenza di infezione da HIV, derivante da trasfusione o emoderivati.

È essenziale rispettare tali termini, pena la decadenza del diritto di presentare la richiesta.

Insorgenza di una seconda patologia correlata

Qualora il paziente sviluppi una seconda patologia strettamente correlata al vaccino o alla trasfusione, è possibile ottenere un risarcimento aggiuntivo. Questo ammonta al 50% del rimborso previsto per la malattia più grave. Tuttavia, è necessario che la correlazione tra la nuova patologia e il trattamento sanitario sia accertata tramite il parere della Commissione Medica Ospedaliera (CMO).Il paziente deve presentare una domanda specifica, corredata da documentazione medica che dimostri il nesso causale. È fondamentale rispettare i termini previsti dalla normativa per la presentazione di tale istanza (vedi punto 3).

Risarcimento in caso di decesso del paziente

In caso di decesso del paziente a causa delle conseguenze di una vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati, i familiari aventi diritto possono richiedere un risarcimento entro i termini stabiliti dalla legge (10 anni dalla data del decesso).

Il risarcimento è fissato nella misura di 77.468,53 euro e può essere corrisposto

  • In un’unica soluzione; oppure
  • In forma di rendita reversibile, distribuita nell’arco di 15 anni secondo i criteri stabiliti dallo Stato.

Per avanzare tale richiesta, i familiari devono presentare domanda all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza, allegando la documentazione che attesti il nesso causale tra il decesso e il trattamento sanitario.

Indennizzo per danni derivanti dal vaccino SARS-CoV-2

L’aggiornamento della Legge n. 210/1992 include ora anche gli indennizzi per gli effetti collaterali causati dai vaccini contro il COVID-19, indipendentemente dal fatto che il vaccino sia stato somministrato su base obbligatoria o volontaria.

Condizioni per l'indennizzo

Il paziente che abbia subito gravi effetti collaterali documentabili a seguito della vaccinazione contro il SARS-CoV-2, come ad esempio patologie cardiologiche (miocarditi, pericarditi, ecc.), ha diritto a un assegno annuale di indennizzo. Le principali caratteristiche di tale indennizzo sono

  • Cumulo: L'indennizzo è cumulabile con altre forme di indennizzo già percepite dal richiedente, come quelle previste per danni derivanti da altre vaccinazioni o trasfusioni.
  • Rivalutazione: L'importo dell'assegno annuale è soggetto a rivalutazione automatica, basata sull’indice del tasso d’inflazione.

Dotazione finanziaria

Per il 2023, lo Stato ha stanziato una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, raddoppiando la somma messa a disposizione rispetto al 2022. Questi fondi sono destinati a garantire il riconoscimento dell’indennizzo a tutti i pazienti che soddisfino i requisiti previsti.

Modalità di presentazione della domanda

La procedura per richiedere l’indennizzo segue gli stessi criteri previsti per altre tipologie di risarcimento regolamentate dalla Legge n. 210/1992.

La complessità della procedura e la rilevanza della documentazione medica e legale necessaria rendono consigliabile il supporto di un avvocato esperto in diritto sanitario o di un consulente medico-legale per garantire un'istruttoria completa e ben argomentata.



Pubblicato da:


Avvocato Antonio Flora a Lagonegro
Antonio Flora

Esperto in materia di malasanità