Pubblicazione legale:
La Cassazione, nel caso in commento, ha affermato il principio per cui, in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può assegnare al genitore affidatario anche solo una parte dell'immobile precedentemente adibito a casa familiare, ove tale soluzione agevoli la condivisione della responsabilità genitoriale e la conservazione dell'habitat domestico dei figli.
Il principio si inserisce nel quadro normativo dell'art. 337-sexies c.c., che disciplina l'assegnazione della casa familiare. La norma è stata oggetto di un'interpretazione evolutiva da parte della giurisprudenza, ormai consolidata nel ritenere che la finalità prevalente della tutela sia quella di garantire ai figli la continuità dell'ambiente domestico e relazionale.
Quando l'immobile presenti caratteristiche strutturali tali da consentire una divisione interna, l'assegnazione parziale può rappresentare una soluzione bilanciata tra:
1) la tutela del minore (interesse a conservare l'habitat e l'ambiente di vita);
2) il diritto di proprietà o di godimento del coniuge non assegnatario;
3) le esigenze concrete della famiglia post-separazione.
La pronuncia ha rilevanza pratica significativa nelle controversie di separazione in cui la casa familiare sia di pregio o di ampia metratura, e laddove un'assegnazione integrale all'uno o all'altro coniuge risulterebbe sproporzionata rispetto alle esigenze concrete dei figli.
Lo Studio assiste con regolarità in procedure di separazione e divorzio nelle quali l'assegnazione della casa familiare costituisce uno dei punti centrali della negoziazione o del contenzioso, anche in fase di modifica delle condizioni successive.