Annullata ordinanza urgente del Comune di Pozzuoli: confermata la legittimità di impianto Wind Tre

Sentenzadel 30/3/2026 N.2142 . TAR CAMPANIA NAPOLI, V




Sentenza giudiziaria: Ricorso proposto da Wind Tre S.p.A. avverso ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Pozzuoli che disponeva lo smontaggio “ad horas” di una stazione radio base installata su edificio residenziale. Il TAR Campania ha accolto integralmente il ricorso, annullando il provvedimento per difetto dei presupposti di contingibilità e urgenza ex art. 54 TUEL, rilevando l’assenza di un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità. Il Collegio ha evidenziato che: - la relazione tecnica posta a fondamento dell’ordinanza non accertava alcun pericolo imminente, limitandosi a prospettare la necessità di ulteriori verifiche; - l’impianto era stato previamente autorizzato e sottoposto con esito positivo a verifica tecnica del Genio Civile; - il potere sindacale extra ordinem non può essere utilizzato in presenza di situazioni non emergenziali né per finalità sostitutive dell’istruttoria tecnica ordinaria; - la rimozione dell’impianto incideva su un’infrastruttura essenziale per i servizi di comunicazione elettronica. Il TAR ha inoltre ribadito che l’assenza di verifiche successive alla fase cautelare conferma l’inesistenza di una situazione di pericolo tale da giustificare il provvedimento. Sentenza di particolare rilievo in materia di limiti all’esercizio del potere contingibile e urgente e di tutela delle infrastrutture di telecomunicazione.



Pubblicato da:


Antonio Lamarte

Avvocato amministrativista




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