Pubblicazione legale:
La sentenza n. 25819/2024 della Corte di Cassazione offre un’ampia ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico Stupefacenti), evidenziando le profonde oscillazioni del sistema sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti.
Un primo passaggio fondamentale è rappresentato dall’intervento dell’art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Con tale riforma il legislatore ha eliminato la distinzione tra droghe “pesanti” e “leggere”, ricomprendendo tutte le sostanze stupefacenti in un’unica tabella e attribuendo rilevanza unitaria alle condotte illecite previste dall’art. 73 del Testo Unico.
A compensazione dell’inasprimento sanzionatorio conseguente all’assimilazione delle diverse tipologie di sostanze, è stato previsto un minimo edittale pari a sei anni di reclusione, oltre alla multa.
Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 32 dell’11 febbraio 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto-legge n. 272 del 2005.
Tale pronuncia ha determinato la reviviscenza della disciplina precedente, fondata sulla distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, con il ripristino del trattamento sanzionatorio originario che prevedeva un minimo edittale di otto anni di reclusione, oltre alla multa, per le ipotesi di cui all’art. 73, comma 1, nella sua formulazione originaria.
Ai sensi dell’art. 136 della Costituzione, la norma dichiarata illegittima ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, ossia dal 12 febbraio 2014.
Ne deriva che, nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2005 e il 12 febbraio 2014, il minimo edittale applicabile alle c.d. droghe leggere è stato pari a sei anni di reclusione.
Con il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina sanzionatoria, riducendo il massimo edittale previsto per il fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73.
La pena è stata fissata in anni quattro di reclusione, oltre alla multa, senza distinzione tra tipologie di sostanze stupefacenti.
Un ulteriore snodo interpretativo è rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, nella parte in cui prevedeva un minimo edittale di otto anni anziché di sei.
La Corte ha evidenziato come la divaricazione tra il minimo edittale del comma 1 e il massimo edittale del comma 5 avesse raggiunto una tale ampiezza da determinare una vera e propria anomalia sanzionatoria, incompatibile con i principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena.
La sentenza n. 25819/2024 si colloca dunque all’interno di un sistema normativo caratterizzato da ripetuti interventi legislativi e da incisivi correttivi della Corte costituzionale, che hanno profondamente inciso sulla struttura sanzionatoria dell’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti.
L’evoluzione normativa evidenzia una costante tensione tra esigenze di repressione del traffico di stupefacenti e necessità di mantenere un assetto sanzionatorio coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La pronuncia non affronta il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, che ha introdotto un secondo periodo al comma 5 dell’art. 73, prevedendo una pena più grave per le condotte non occasionali, segno di un ulteriore intervento legislativo volto a modulare in senso più repressivo il trattamento delle ipotesi di spaccio non episodico.