Atti persecutori e “ragion fattasi”: il concorso tra art. 612-bis cod. pen. ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni alla luce di Cass. pen., n. 37240/2025

Scritto da: Antonio Menna - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La recente sentenza della Corte di cassazione, n. 37240 del 2025, si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato in tema di rapporti tra il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen. e le fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previste dagli artt. 392 e 393 cod. pen., chiarendo i presupposti del possibile concorso di reati quando la “ragion fattasi” si traduca in condotte connotate da reiterate molestie e minacce.

1. Il principio di diritto: il concorso tra 612-bis cod. pen. e artt. 392-393 cod. pen.

Secondo la Suprema Corte, il delitto di atti persecutori concorre con i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando le modalità esecutive della condotta, pur finalizzate (anche solo in apparenza) alla tutela di un preteso diritto, si estrinsecano in comportamenti reiterati di molestia e minaccia idonei a integrare lo stalking.

Il discrimine, dunque, non risiede nella finalità soggettiva del soggetto agente (il “farsi giustizia da sé”), ma nell’oggettiva eccedenza delle modalità di azione, le quali travalicano i limiti della coazione tipica dell’art. 393 cod. pen. e si proiettano nella dimensione della persecuzione sistematica.

2. La nozione ampia di “molestia” nel delitto di atti persecutori

La sentenza n. 37240/2025 ribadisce un punto centrale della giurisprudenza di legittimità: la nozione di molestia, rilevante ai fini dell’art. 612-bis cod. pen., deve essere intesa in senso ampio.

È molestia:

“qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica” (Sez. 5, n. 1753 del 16/09/2021, dep. 2022, Q., Rv. 282426).

Ne discende che la tutela penale non si limita a condotte apertamente aggressive, ma si estende anche a comportamenti solo indirettamente invasivi, purché idonei a determinare un perdurante stato di ansia o paura nella vittima.

3. L’unitarietà dell’evento persecutorio

La Corte sottolinea altresì che l’evento tipico dello stalking non può essere isolato rispetto ai singoli atti, ma deve essere ricostruito in termini complessivi:

“l’evento deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell’ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa e anche di tipo subdolo” (Sez. 6, n. 8050 del 12/01/2021, G., Rv. 281081).

Tale impostazione consente di valorizzare anche condotte frammentarie o apparentemente neutre, qualora inserite in un contesto unitario di sopraffazione psicologica.

4. Il punto di contatto tra “ragion fattasi” e stalking

Il passaggio più rilevante della pronuncia riguarda proprio la zona di sovrapposizione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e atti persecutori.

La Cassazione evidenzia che:

nel concetto di molestia possono rientrare anche condotte di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando, per modalità di attuazione e ripetitività, si traducano in una indebita ingerenza nella vita privata della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica (Sez. 5, n. 15734 del 13/01/2023, M., Rv. 284587).

Ne deriva che la “ragion fattasi” non costituisce di per sé un limite scriminante rispetto allo stalking: al contrario, può rappresentare il veicolo attraverso cui si realizza una condotta persecutoria autonoma.

5. Il criterio distintivo e il concorso di reati

Il nodo centrale è quindi il seguente:

  • l’art. 393 cod. pen. tutela l’interesse all’amministrazione della giustizia, punendo l’autotutela privata violenta o minacciosa;
  • l’art. 612-bis cod. pen. tutela la libertà morale e psichica della vittima, colpita da una condotta reiterata e persecutoria.

Quando le due dimensioni si sovrappongono, la giurisprudenza ritiene configurabile il concorso di reati, poiché:

  • l’offesa all’interesse pubblico alla giurisdizione non esaurisce la lesione alla sfera personale della vittima;
  • le condotte persecutorie mantengono una autonoma carica offensiva.

6. Considerazioni conclusive

La sentenza n. 37240/2025 conferma un orientamento ormai stabile: l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è una “zona franca” rispetto al delitto di atti persecutori.

Quando la pretesa soggettiva di autotutela si traduce in una reiterata e sistematica invasione della sfera personale altrui, con creazione di un clima intimidatorio e destabilizzante, la risposta penale non può che essere duplice, riflettendo la duplice lesione di beni giuridici distinti.

In tal senso, la “ragion fattasi” degrada da manifestazione (illecita) di autotutela a possibile strumento di persecuzione, con conseguente concorso tra le fattispecie di cui agli artt. 392-393 cod. pen. e 612-bis cod. pen.



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Antonio Menna

Avvocato Penalista




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