Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e lesioni stradali aggravate: la prova dell’alterazione tra dato biologico e riscontri sintomatici

Scritto da: Antonio Menna - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La giurisprudenza di legittimità è tornata recentemente a ribadire, con particolare rigore, i criteri probatori necessari ai fini dell’affermazione di responsabilità per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 cod. strada, con rilevanti ricadute anche in tema di lesioni stradali aggravate.

Il punto centrale affrontato dalla Corte di cassazione riguarda il rapporto tra esito degli accertamenti biologici e prova effettiva dello stato di alterazione psicofisica al momento della guida, con conseguente esclusione di ogni automatismo tra positività e responsabilità penale.


1. Il principio: la positività tossicologica non è prova sufficiente

La Suprema Corte afferma in modo espresso che:

“in tema di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, la mera positività degli accertamenti biologici non è sufficiente a dimostrare la sussistenza dell’alterazione al momento del fatto, dovendo tale esito essere corroborato da elementi sintomatici concreti rilevati dagli operanti in occasione del controllo”.

Ne deriva un principio di evidente portata sistematica: l’esito tossicologico assume valore meramente indiziario e non integra, da solo, prova dello stato di alterazione alla guida.


2. La struttura tipica dell’art. 187 cod. strada

La Corte ribadisce che la fattispecie incriminatrice non si esaurisce nella semplice pregressa assunzione della sostanza.

“la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione”.

Ne discende la necessità di un duplice accertamento:

  • l’avvenuta assunzione della sostanza;
  • la persistenza, al momento della guida, di uno stato di alterazione effettivamente incidente sulle capacità psicofisiche.

3. I limiti del dato laboratoristico

La Corte evidenzia altresì l’intrinseca insufficienza del solo riscontro tecnico:

“l’esame tecnico potrebbe quindi avere un esito positivo in relazione a un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione”.

Il dato tossicologico, dunque, non è temporalmente autosufficiente e impone una verifica ulteriore sulla condizione attuale del soggetto.


4. Il ruolo decisivo dei riscontri sintomatici

Elemento centrale della prova diventa, conseguentemente, la valorizzazione di segni concreti e attuali di alterazione psicofisica, rilevati nell’immediatezza del fatto.

In tale prospettiva, la Cassazione chiarisce che lo stato di alterazione può essere desunto:

valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, idonei a corroborare l’esito positivo degli esami biologici.

Tra tali elementi rientrano, a titolo esemplificativo:

  • incoerenza comportamentale;
  • alterazioni del coordinamento motorio;
  • eloquio sconnesso;
  • deficit percettivi;
  • stato confusionale.

5. La dinamica del sinistro come elemento indiziario

Particolare rilievo assume anche la dinamica del sinistro stradale, la quale tuttavia non può essere valorizzata in termini automatici.

La Corte precisa infatti che:

“affinché la dinamica del sinistro possa assurgere, da sola, a indice rivelatore di uno stato di alterazione, è necessario che le modalità di guida siano abnormi e incompatibili con qualsiasi altra spiegazione razionale”.

Solo in presenza di condotte di guida macroscopicamente anomale è possibile attribuire all’evento un autonomo valore indiziario.


6. Lesioni stradali aggravate e ricadute sistematiche

Le conclusioni della Suprema Corte assumono particolare rilievo anche in relazione al reato di lesioni stradali aggravate, ove la prova dello stato di alterazione incide direttamente sulla qualificazione giuridica del fatto e sul trattamento sanzionatorio.

L’approccio accolto dalla giurisprudenza mira a evitare automatismi probatori fondati esclusivamente sull’esito degli esami tossicologici, imponendo invece una verifica complessiva e concreta dell’effettiva incidenza della sostanza sulle capacità di guida.


7. Considerazioni conclusive

L’orientamento della Cassazione consolida un principio ormai stabile: non esiste alcuna presunzione legale di alterazione derivante dalla sola positività agli accertamenti biologici.

La responsabilità ex art. 187 cod. strada richiede, al contrario, una valutazione integrata e contestuale, fondata su:

  • dato scientifico;
  • riscontri sintomatici;
  • dinamica del fatto.

Solo tale approccio consente di distinguere la mera pregressa assunzione di sostanze dalla effettiva compromissione della capacità di guida, evitando indebite automatizzazioni probatorie in un settore connotato da elevata tecnicità e rilevanti conseguenze sanzionatorie.



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Avvocato Antonio Menna a Salerno
Antonio Menna

Avvocato Penalista