Pubblicazione legale:
In tema di atti persecutori, la Corte di cassazione torna a delineare i confini del c.d. “stalking giudiziario” o “amministrativo”, precisando quando l’utilizzo reiterato di strumenti di tutela giurisdizionale o amministrativa possa assumere rilevanza penale ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen.
Il punto centrale affrontato dalla Suprema Corte riguarda il rapporto tra esercizio del diritto di azione e possibile sconfinamento dello stesso in condotte abusive, con effetti concretamente persecutori nei confronti della persona offesa.
⚖️ La Cassazione afferma che, ai fini della configurabilità del c.d. stalking giudiziario, “è necessario che l’esercizio delle azioni giudiziarie o amministrative si sostanzi, sotto il profilo oggettivo, in un abuso del potere o delle facoltà legittime spettanti all’agente realizzato con modalità del tutto pretestuose che fuoriescono dal perimetro normativo di riferimento, non essendo sufficiente la sola finalità vessatoria perseguita”.
Ne discende un principio di immediata rilevanza sistematica: non è la finalità soggettiva di molestia a fondare la tipicità della condotta, ma l’abuso oggettivo e strutturale degli strumenti giuridici utilizzati.
La Suprema Corte ribadisce che il mero ricorso reiterato a denunce, segnalazioni o iniziative amministrative non è sufficiente, di per sé, a integrare il reato di atti persecutori.
Occorre invece verificare se tali condotte:
Il discrimine non è, dunque, quantitativo, ma qualitativo.
Elemento decisivo dell’impianto motivazionale è la necessità di accertare la natura concreta delle iniziative giudiziarie o amministrative poste in essere.
La Cassazione evidenzia che non è consentito affermare la sussistenza del reato senza verificare se:
Ne deriva che il giudizio di tipicità richiede sempre una verifica concreta del contenuto, della serietà e della plausibilità delle iniziative intraprese.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando un vizio di motivazione.
Il giudice di merito aveva infatti ritenuto integrato il reato di atti persecutori sulla base della sola reiterazione di denunce e segnalazioni, senza procedere ad alcun accertamento sulla loro effettiva fondatezza o natura abusiva.
Il principio affermato è chiaro:
⚖️ ai fini della configurabilità dello stalking giudiziario o amministrativo non è sufficiente la reiterazione di iniziative giudiziarie o la finalità vessatoria, essendo necessario che tali condotte si traducano in un abuso oggettivo degli strumenti processuali o amministrativi, tale da collocarsi al di fuori della fisiologia dell’ordinamento.
La pronuncia si inserisce nel consueto bilanciamento tra due esigenze contrapposte:
Ne deriva un principio di sistema ormai consolidato: lo stalking giudiziario non coincide con la reiterazione delle iniziative processuali, ma richiede sempre la prova rigorosa dell’abuso dello strumento giuridico, non potendo essere desunto né dalla sola frequenza delle denunce né dalla finalità soggettiva perseguita