Reati ostativi “di seconda fascia” e pene sostitutive: la Cassazione chiarisce i limiti del divieto automatico

Scritto da: Antonio Menna - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La Corte di cassazione, con un recente arresto, interviene nuovamente sul delicato rapporto tra disciplina delle pene sostitutive e reati ostativi, chiarendo in modo netto che il divieto di sostituzione della pena detentiva non opera in maniera automatica per il solo fatto che il reato rientri nel catalogo di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il principio affermato si inserisce nel sistema delle pene sostitutive disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59, comma 1, lett. d), e impone una lettura sostanziale e non meramente formale del rinvio ai reati ostativi.


1. Il principio di diritto: il “rinvio non è al catalogo, ma alle condizioni ostative”

La Suprema Corte chiarisce che:

«in tema di pene detentive brevi, il richiamo contenuto nell’art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, ai reati di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, deve intendersi come riferito all’intero contenuto dispositivo della norma, comprensivo delle condizioni ostative alla possibilità di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative e non al mero elenco dei titoli di reato in essa citati».

Ne deriva un principio decisivo: il reato non è di per sé ostativo alla pena sostitutiva, se non in presenza di elementi concreti che facciano emergere il collegamento con contesti di criminalità organizzata, terroristica o eversiva.


2. Reati “di seconda fascia” e assenza di automatismi

Particolarmente rilevante è il riferimento ai c.d. reati ostativi “di seconda fascia”, tra cui può rientrare, in determinate ipotesi, la rapina aggravata.

La Cassazione afferma che il divieto di sostituzione opera solo quando, in concreto, risultino elementi idonei a dimostrare collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

In assenza di tali elementi, non è consentito ricavare un divieto automatico dalla sola inclusione del titolo di reato nel catalogo dell’art. 4-bis ord. pen.


3. Il caso concreto: patteggiamento e richiesta di revoca della pena sostitutiva

La vicenda trae origine da un patteggiamento per rapina aggravata nel quale era stata applicata una pena sostitutiva.

La Procura aveva chiesto la revoca, sostenendo l’illegittimità della sostituzione in ragione della natura ostativa del reato.

Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta, osservando che:

  • il rinvio all’art. 4-bis ord. pen. non opera in modo meramente formale;
  • il giudicato formatosi su patteggiamento non può essere inciso dal giudice dell’esecuzione, salvo che si versi in ipotesi di pena illegale.

La Corte di cassazione conferma tale impostazione.


4. I limiti del giudice dell’esecuzione e il giudicato

Un ulteriore punto fermo riguarda i poteri del giudice dell’esecuzione.

La Suprema Corte ribadisce che:

  • la pena sostitutiva applicata in sede di patteggiamento irrevocabile non è sindacabile in executivis;
  • eventuali vizi avrebbero dovuto essere fatti valere con i rimedi propri della fase di cognizione, nei limiti dell’art. 444, comma 2-bis cod. proc. pen.;
  • è ammessa la revoca solo in caso di pena effettivamente illegale, circostanza non ravvisata nel caso di specie.

5. La non “illegalità” della pena: il ruolo decisivo dell’art. 4-bis ord. pen.

Secondo la Cassazione, non può parlarsi di pena illegale per il solo fatto che il reato rientri nel catalogo dell’art. 4-bis ord. pen.

La norma penitenziaria, infatti, prevede che i benefici e le misure alternative possano essere concessi in assenza di elementi che facciano ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

Di conseguenza, il condannato per reati “ostativi di seconda fascia” non è automaticamente escluso dal sistema delle pene sostitutive, ma solo quando ricorrano le condizioni sostanziali che giustificano la preclusione.


6. La ratio della decisione: evitare automatismi sanzionatori

La decisione si fonda su una duplice ratio:

  • evitare automatismi sanzionatori fondati su classificazioni astratte dei reati, in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio;
  • garantire una lettura coerente con la funzione rieducativa della pena, che impone una valutazione in concreto della pericolosità e del contesto del fatto.

In tale prospettiva si inserisce anche il richiamo all’art. 72 della legge n. 689 del 1981, che esclude la revoca della pena sostitutiva quando il fatto sia di lieve entità, confermando la centralità del giudizio concreto.


7. Conclusioni

La pronuncia si segnala per il suo valore sistematico: il richiamo all’art. 4-bis ord. pen. non può essere interpretato come clausola di esclusione automatica dalle pene sostitutive.

Il sistema delineato dalla Cassazione è chiaro:

  • non è il titolo di reato a decidere;
  • è il contesto concreto del fatto e gli eventuali collegamenti con la criminalità organizzata a determinare l’effettiva operatività del divieto.

In tal modo, la Corte riafferma un principio di fondo del sistema penale contemporaneo: le preclusioni trattamentali devono sempre poggiare su una base concreta e non su presunzioni assolute di pericolosità.



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Avvocato Antonio Menna a Salerno
Antonio Menna

Avvocato Penalista