Pubblicazione legale:
La Corte di cassazione, con un recente arresto, interviene nuovamente sul delicato rapporto tra disciplina delle pene sostitutive e reati ostativi, chiarendo in modo netto che il divieto di sostituzione della pena detentiva non opera in maniera automatica per il solo fatto che il reato rientri nel catalogo di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Il principio affermato si inserisce nel sistema delle pene sostitutive disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59, comma 1, lett. d), e impone una lettura sostanziale e non meramente formale del rinvio ai reati ostativi.
La Suprema Corte chiarisce che:
«in tema di pene detentive brevi, il richiamo contenuto nell’art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, ai reati di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, deve intendersi come riferito all’intero contenuto dispositivo della norma, comprensivo delle condizioni ostative alla possibilità di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative e non al mero elenco dei titoli di reato in essa citati».
Ne deriva un principio decisivo: il reato non è di per sé ostativo alla pena sostitutiva, se non in presenza di elementi concreti che facciano emergere il collegamento con contesti di criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Particolarmente rilevante è il riferimento ai c.d. reati ostativi “di seconda fascia”, tra cui può rientrare, in determinate ipotesi, la rapina aggravata.
La Cassazione afferma che il divieto di sostituzione opera solo quando, in concreto, risultino elementi idonei a dimostrare collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
In assenza di tali elementi, non è consentito ricavare un divieto automatico dalla sola inclusione del titolo di reato nel catalogo dell’art. 4-bis ord. pen.
La vicenda trae origine da un patteggiamento per rapina aggravata nel quale era stata applicata una pena sostitutiva.
La Procura aveva chiesto la revoca, sostenendo l’illegittimità della sostituzione in ragione della natura ostativa del reato.
Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta, osservando che:
La Corte di cassazione conferma tale impostazione.
Un ulteriore punto fermo riguarda i poteri del giudice dell’esecuzione.
La Suprema Corte ribadisce che:
Secondo la Cassazione, non può parlarsi di pena illegale per il solo fatto che il reato rientri nel catalogo dell’art. 4-bis ord. pen.
La norma penitenziaria, infatti, prevede che i benefici e le misure alternative possano essere concessi in assenza di elementi che facciano ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Di conseguenza, il condannato per reati “ostativi di seconda fascia” non è automaticamente escluso dal sistema delle pene sostitutive, ma solo quando ricorrano le condizioni sostanziali che giustificano la preclusione.
La decisione si fonda su una duplice ratio:
In tale prospettiva si inserisce anche il richiamo all’art. 72 della legge n. 689 del 1981, che esclude la revoca della pena sostitutiva quando il fatto sia di lieve entità, confermando la centralità del giudizio concreto.
La pronuncia si segnala per il suo valore sistematico: il richiamo all’art. 4-bis ord. pen. non può essere interpretato come clausola di esclusione automatica dalle pene sostitutive.
Il sistema delineato dalla Cassazione è chiaro:
In tal modo, la Corte riafferma un principio di fondo del sistema penale contemporaneo: le preclusioni trattamentali devono sempre poggiare su una base concreta e non su presunzioni assolute di pericolosità.