Avvocato Antonio Palumbo a Nardò

Antonio Palumbo

Avvocato Penalista e familiarista


Informazioni generali

Lo studio dell'avvocato Antonio Palumbo e Lea Margarito, con Sede in Nardò e dislocazioni su Brindisi e Milano copre vaste aree del diritto. L'Avvocato Palumbo è altresì abilitato al Patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature Superiori. Professionisti di altri settori del diritto nonché altre figure professionali ausiliano lo Studio

Esperienza


Diritto di famiglia

La costante ricerca dell'aggiornamento professionale con frequentazione di corsi, seminari, incontri di studio e tavole rotonde nonchè la predisposizione al lavoro in equipe con altre figure professionali (psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari) consente di inquadrare la fattispecie a 360 gradi offrendo la soluzione più adeguata al contemperamento degli inteessi in causa specie quelli figli minori.


Divorzio

La cessazione degli effetti civili del matrimonio, che spesso interviene a contrasto di coppia ormai abbondantemente placato può destare aspetti di conflittualità specie nella modifica degli aspetti economici della separazione. Anche in tale caso, si suggerisce e si cerca di perseguire, per quanto possibile, la via consensuale e/o della negoziazione assistita che permette celerità nella statuizione.


Unioni civili

Lo studio della normativa sulle unioni civili, la partecipazione a convegni anche quale relatore, consente al professionista di inquadrare la fattispecie giuridicamente e sotto tutti gli altri aspetti connessi con l'ausilio di fattispecie professionali quali gli esperti in fiscalità e previdenza.


Altre categorie:

Separazione, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Recupero crediti, Contratti, Domiciliazioni, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Mediazione, Negoziazione assistita, Diritto civile, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Gratuito patrocinio, Cassazione, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

IL DIRITTO DI VISITA DEI GENITORI NON COLLOCATARI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Pubblicato su IUSTLAB

La pandemia Covid-19 si è abbattuta sull'intero sistema Italia determinando una sensibile rallentamento anche della Giustizia. Moltissime udienze Presidenziali finalizzate alla regolamentazione primaria dei rapporti di coppia, soprattutto all'affidamento dei figli, sono state differite per evitare problematiche legate alla diffusione del virus. Molte coppie separande, pertanto, sono rimaste in balia di accordi assunti pre-provvedimenti presidenziali e non sempre ciò è apparso sufficiente perché nella fase antecedente all'udienza presidenziale la coppia conserva, ancora, quella conflittualità che ha portato alla disgregazione del nucleo familiare e soprattutto non esiste un provvedimento "da rispettare". Ciò che ha destato maggiore difficoltà e confusione è stato il destino del diritto di visita soprattutto dei padri che magari svolgevano lavoro anche fuori e potevano rientrare per le festività di pasqua per trascorre qualche giorno con i figli o per i genitori, quello collocatario e quello non, abitanti in due comuni distinti. Se è vero, come è vero, che il DPCM 08/03/2020 nulla aveva statuito espressamente in ordine al diritto di visita del genitore non collocatario, è altrettanto vero che il Governo, sul sito istituzionale, aveva chiarito che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti , in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzi. Circostanza, questa, cui era pervenuto anche il Tribunale di Milano con un provvedimento dell'undici marzo scorso il quale aveva concluso che l'art. 1 comma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigent i purchè esercitato responsabilmente, nel rispetto della normativa vigente ed evitando di esporre i minori a rischi di contagio: quindi, per esempio, trasportando i figli con mezzi idonei, non mettendoli in contatto con terze persone e adottando tutte le cautele che l'attuale emergenza sanitaria richiede. Il diritto, ad ogni buon conto ed in assenza di una chiara previsione normativa, non è una scienza esatta e di tutt'altro avviso sono state altri due provvedimenti del Tribunale di Vasto e di quello di Bari (26 marzo e 2 aprile 2020) secondo cui il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell'attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 16 della Costituzione, sia rispetto al diritto della salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione. A tal proposito si segnala un recentissimo pronunciamento del Tribunale di Velletri per cui i figli di un infermiera presso l'ospedale di Anzio hanno visto temporaneamente mutato il regime di collocamento in favore del padre (dipendente di banca) stante l'attività della stessa. Da ultimo troppa libera interpretazione è stata lasciata alle Forze di Polizia che hanno segnalato e sanzionato vari genitori che facevano rientro dal cantiere fuori regione, chiuso per esigenza Covid-19, per incontrare i figli anche in presenza del provvedimento del magistrato regolarmente esibito a corredo dell'autocertificazione e nonostante una quarantena fiduciaria pre-viaggio. Ciò posto, comunque, indipendentemente dalle modalità, se ammissibili e percorribili quelle ordinarie di diritto di visita, si suggerisce al genitore collocatario di consentire e agevolare i rapporti significativi e costanti tra i figli e l'ex coniuge attraverso strumenti telematici che consentano la videochiamata senza la presenza e l'interferenza del genitore collocatario e senza limitazione della durata della singola chiamata.

Titolo professionale

Corso di Formazione in "Relazioni familiari nel diritto dell'Unione Europea

A.D.U. - 5/2019

Analisi della Giurisprudenza Europea nel diritto di Famiglia

Speaker ad evento

Il nuovo modello di famiglia dopo la legge 76/2016

Hotel Tiziano - Lecce - 1/2017

Esame della legge istitutiva delle unioni civili e delle coppie di fatto. Disciplina giuridica, previdenziale, fiscale e successoria.

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Lo studio

Antonio Palumbo
Via Enrico Toti 38
Nardò (LE)

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