Equitalia costretta a risarcire il danno e pagare le spese processuali se emette cartelle e ruoli nonostante il giudice tributario abbia annullato la pretesa impositiva nei confronti del contribuente. (Cass. Civ. 3 Sez. Ord. n. 7437/2017).
Nel caso di specie il
contribuente conveniva in giudizio Equitalia ed il Comune chiedendone la condanna
solidale il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causati
dall'emissione di ruoli e cartelle esattoriali poi annullati dal giudice di
pace. Il danno patrimoniale si riferiva alle spese del relativo giudizio sfociato
nell'annullamento, mentre, per il danno non patrimoniale si chiedeva una
liquidazione equitativa, la quale veniva riconosciuta dal giudice nel pagamento
in favore dell'attore della somma complessiva di 1000 euro "quale
rifusione del danno patrimoniale e morale", nonché a rifondergli le spese
di causa.
Sia il Giudice di Pace che il
Tribunale (in grado d’Appello), riconoscevano la sussistenza dei presupposti
delle richieste formulate dal contribuente.
Equitalia ricorreva in Cassazione.
In particolare, denunciava la violazione del principio del giudicato (ne bis in
idem) dal momento che il giudice che aveva annullato le cartelle aveva
compensato le spese processuali e successivamente, il giudice di
pace adito, aveva condannato al risarcimento del danno patrimoniale.
La società ricorrente affermava che, come espressamente riconosciuto dal
Tribunale, il giudice di prime cure aveva violato l'articolo 112 c.p.c. riconoscendo
il danno patrimoniale come necessità di spese mediche, ma ad avviso del
ricorrente l’errore del giudice sarebbe nel ritenere che non fosse stato
concesso alcun risarcimento di danno patrimoniale, essendo stata pronunciata la
condanna al risarcimento equitativo esclusivamente del danno non patrimoniale.
La Cassazione rigetta il ricorso
e precisa che, il giudice d'appello ha correttamente operato la valutazione del
contenuto della sentenza di primo grado, eliminando le potenziali ambiguità e
affermando che non vi è stata alcuna violazione del giudicato, in quanto il
giudice di prime cure non aveva pronunciato alcuna condanna avente ad oggetto
le spese processuali del giudizio di opposizione alle cartelle esattoriali.
Ed ancora, continua la Corte di
Cassazione, non vi è stata violazione del principio della corrispondenza tra
chiesto e pronunciato, dato che, pur essendosi il primo giudice riferito a un danno
patrimoniale per spese mediche, che in realtà mai erano state pretese
dall’attore, non è pervenuto in concreto a condannarne il risarcimento, ma ha
semplicemente pronunciato soltanto la condanna a un danno non patrimoniale così
come richiesto.
L'avv. Petraroli, fondatore dello studio legale Ancora - Di Pierro - Petraroli, esperto di diritto civile con particolare attenzione al diritto tributario, diritto di famiglia, le locazioni, alla contrattualistica, recupero del credito e di risarcimento del danno. L'esperienza maturata comprende anche la ricerca atta alla preparazione delle cause e degli atti giuridici mediante la redazione, se necessario, di dossier e note. Gestione stragiudiziale di pratiche commerciali ed aziendali.
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