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EQUITALIA CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PATRIMONIALE E NON

Scritto da: Antonio Petraroli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Equitalia costretta a risarcire il danno e pagare le spese processuali se emette cartelle e ruoli nonostante il giudice tributario abbia annullato la pretesa impositiva nei confronti del contribuente. (Cass. Civ. 3 Sez. Ord. n. 7437/2017).

Nel caso di specie il contribuente conveniva in giudizio Equitalia ed il Comune chiedendone la condanna solidale il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causati dall'emissione di ruoli e cartelle esattoriali poi annullati dal giudice di pace. Il danno patrimoniale si riferiva alle spese del relativo giudizio sfociato nell'annullamento, mentre, per il danno non patrimoniale si chiedeva una liquidazione equitativa, la quale veniva riconosciuta dal giudice nel pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di 1000 euro "quale rifusione del danno patrimoniale e morale", nonché a rifondergli le spese di causa.

Sia il Giudice di Pace che il Tribunale (in grado d’Appello), riconoscevano la sussistenza dei presupposti delle richieste formulate dal contribuente.

Equitalia ricorreva in Cassazione. In particolare, denunciava la violazione del principio del giudicato (ne bis in idem) dal momento che il giudice che aveva annullato le cartelle aveva compensato le spese processuali e successivamente, il giudice di pace adito, aveva condannato al risarcimento del danno patrimoniale. La società ricorrente affermava che, come espressamente riconosciuto dal Tribunale, il giudice di prime cure aveva violato l'articolo 112 c.p.c. riconoscendo il danno patrimoniale come necessità di spese mediche, ma ad avviso del ricorrente l’errore del giudice sarebbe nel ritenere che non fosse stato concesso alcun risarcimento di danno patrimoniale, essendo stata pronunciata la condanna al risarcimento equitativo esclusivamente del danno non patrimoniale.

La Cassazione rigetta il ricorso e precisa che, il giudice d'appello ha correttamente operato la valutazione del contenuto della sentenza di primo grado, eliminando le potenziali ambiguità e affermando che non vi è stata alcuna violazione del giudicato, in quanto il giudice di prime cure non aveva pronunciato alcuna condanna avente ad oggetto le spese processuali del giudizio di opposizione alle cartelle esattoriali.

Ed ancora, continua la Corte di Cassazione, non vi è stata violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dato che, pur essendosi il primo giudice riferito a un danno patrimoniale per spese mediche, che in realtà mai erano state pretese dall’attore, non è pervenuto in concreto a condannarne il risarcimento, ma ha semplicemente pronunciato soltanto la condanna a un danno non patrimoniale così come richiesto.



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Antonio Petraroli

Esperto in materia civile