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EQUITALIA CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PATRIMONIALE E NON

Scritto da: Antonio Petraroli - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Equitalia costretta a risarcire il danno e pagare le spese processuali se emette cartelle e ruoli nonostante il giudice tributario abbia annullato la pretesa impositiva nei confronti del contribuente. (Cass. Civ. 3 Sez. Ord. n. 7437/2017).

Nel caso di specie il contribuente conveniva in giudizio Equitalia ed il Comune chiedendone la condanna solidale il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causati dall'emissione di ruoli e cartelle esattoriali poi annullati dal giudice di pace. Il danno patrimoniale si riferiva alle spese del relativo giudizio sfociato nell'annullamento, mentre, per il danno non patrimoniale si chiedeva una liquidazione equitativa, la quale veniva riconosciuta dal giudice nel pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di 1000 euro "quale rifusione del danno patrimoniale e morale", nonché a rifondergli le spese di causa.

Sia il Giudice di Pace che il Tribunale (in grado d’Appello), riconoscevano la sussistenza dei presupposti delle richieste formulate dal contribuente.

Equitalia ricorreva in Cassazione. In particolare, denunciava la violazione del principio del giudicato (ne bis in idem) dal momento che il giudice che aveva annullato le cartelle aveva compensato le spese processuali e successivamente, il giudice di pace adito, aveva condannato al risarcimento del danno patrimoniale. La società ricorrente affermava che, come espressamente riconosciuto dal Tribunale, il giudice di prime cure aveva violato l'articolo 112 c.p.c. riconoscendo il danno patrimoniale come necessità di spese mediche, ma ad avviso del ricorrente l’errore del giudice sarebbe nel ritenere che non fosse stato concesso alcun risarcimento di danno patrimoniale, essendo stata pronunciata la condanna al risarcimento equitativo esclusivamente del danno non patrimoniale.

La Cassazione rigetta il ricorso e precisa che, il giudice d'appello ha correttamente operato la valutazione del contenuto della sentenza di primo grado, eliminando le potenziali ambiguità e affermando che non vi è stata alcuna violazione del giudicato, in quanto il giudice di prime cure non aveva pronunciato alcuna condanna avente ad oggetto le spese processuali del giudizio di opposizione alle cartelle esattoriali.

Ed ancora, continua la Corte di Cassazione, non vi è stata violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dato che, pur essendosi il primo giudice riferito a un danno patrimoniale per spese mediche, che in realtà mai erano state pretese dall’attore, non è pervenuto in concreto a condannarne il risarcimento, ma ha semplicemente pronunciato soltanto la condanna a un danno non patrimoniale così come richiesto.


Avv. Antonio Petraroli - Esperto in materia civile

L'avv. Petraroli, fondatore dello studio legale Ancora - Di Pierro - Petraroli, esperto di diritto civile con particolare attenzione al diritto tributario, diritto di famiglia, le locazioni, alla contrattualistica, recupero del credito e di risarcimento del danno. L'esperienza maturata comprende anche la ricerca atta alla preparazione delle cause e degli atti giuridici mediante la redazione, se necessario, di dossier e note. Gestione stragiudiziale di pratiche commerciali ed aziendali.




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Ho maturato una preparazione specifica nel diritto del lavoro, occupandomi quindi di controversie fra dipendenti (o ex dipendenti) e datori di lavoro, assistendo i lavoratori nelle vertenze aziendali oppure offrendo la propria consulenza e assistenza all'impresa.


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Referenze

Caso legale seguito

Impugnazione testamento

2017 - Taranto

Chiunque abbia interesse diretto può impugnare un testamento per invalidità. L’azione di impugnazione consiste nel promuovere un giudizio davanti al Tribunale competente, citando tutti gli altri eredi e legatari. L’azione di impugnazione può essere promossa per due tipi di invalidità: la nullità e l’annullabilità. Un testamento è da ritenersi nullo quando contiene gravi difetti di forma oppure perché è contrario alla legge. Nel caso del testamento olografo, tali difetti possono riguardare l’autografia e la mancanza della sottoscrizione. Un testamento è considerato annullabile in caso di incapacità d’intendere e di volere del testatore o per minori difetti di forma del testamento,come per esempio la mancanza della data. L’azione di impugnazione di un testamento per nullità non è soggetta a limiti temporali, mentre l’azione di annullamento va esercitata entro il termine di cinque anni dal momento in cui viene data lettura del testamento da parte del notaio ai chiamati all’eredità stessa. La nullità di un testamento non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore. Nel caso seguito si è proceduto ad impugnare la nullità del testamento in quanto il testamento non era stato interamente scritto di pugno dal testatore. La questione si è conclusa a seguito di procedimento di mediazione (obbligatorio per la materia),

Sentenza giudiziaria

Inammissibilità azione di riduzione testamentaria

Sentenza del 27 maggio 2019 n. 971/19 - Tribunale di Brindisi

Inammissibilità dell’azione di riduzione per carenza della condizione di proponibilità/ammissibilità, per mancata accettazione con beneficio d’inventario in violazione dell’art. 564 c.c.:

Pubblicazione legale

Pignoramento presso terzi

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