Caso legale:
Chiunque abbia interesse diretto può impugnare un testamento per invalidità.
L’azione di impugnazione consiste nel promuovere un giudizio davanti al Tribunale competente, citando tutti gli altri eredi e legatari.
L’azione di impugnazione può essere promossa per due tipi di invalidità: la nullità e l’annullabilità.
Un testamento è da ritenersi nullo quando contiene gravi difetti di forma oppure perché è contrario alla legge.
Nel caso del testamento olografo, tali difetti possono riguardare l’autografia e la mancanza della sottoscrizione.
Un testamento è considerato annullabile in caso di incapacità d’intendere e di volere del testatore o per minori difetti di forma del testamento,come per esempio la mancanza della data.
L’azione di impugnazione di un testamento per nullità non è soggetta a limiti temporali, mentre l’azione di annullamento va esercitata entro il termine di cinque anni dal momento in cui viene data lettura del testamento da parte del notaio ai chiamati all’eredità stessa.
La nullità di un testamento non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.
Nel caso seguito si è proceduto ad impugnare la nullità del testamento in quanto il testamento non era stato interamente scritto di pugno dal testatore. La questione si è conclusa a seguito di procedimento di mediazione (obbligatorio per la materia),