L’equipe medica dimentica una garza laparotomica nell'addome del paziente a seguito di un intervento chirurgico. Il chirurgo risponde anche se l'errore nel conteggio delle garze è dell'infermiere?

Scritto da: Antonio Vicidomini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L’equipe medica dimentica una garza laparotomica nell'addome del paziente a seguito di un intervento chirurgico. Il chirurgo risponde anche se l'errore nel conteggio delle garze è dell'infermiere? 


In tema di responsabilità sanitaria e colpa medica, nel caso de quo, è necessario sottolineare che sebbene la verifica del materiale impiegato per operare competa all’infermiere, ciò non solleva da responsabilità il capo dell’equipe che assume la posizione cd di garanzia nei confronti del paziente. 

Il chirurgo in qualità di capo dell'equipe operatoria risponde quindi per colpa, non lieve, ex artt. 589 o 590 c.p. se non procede all'ispezione del sito chirurgico prima di provvedere alla suturazione dei tessuti. 

Non rivela e non conta la circostanza che abbia sottoscritto la scheda infermieristica che attesta la parità delle garze e degli strumenti in entrata e in uscita. Conta che non è di sua competenza, si, ma ciò non esclude il dovere di diligenza cui il chirurgo deve uniformarsi nell'esecuzione di un intervento, dall'inizio fino alla sua conclusione.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 392/2022, ha infatti respinto il ricorso promosso da un chirurgo che riteneva di aver del tutto incolpevolmente lasciato all'interno del corpo del paziente una garza attribuendo la colpa al personale infermieristico di turno.

Seconda la tesi difensiva, l’affermazione di una penale responsabilità del chirurgo avrebbe attribuito una responsabilità oggettiva a carico del capo dell'equipe medica anche per fatti di competenza di altri professionisti, cioè gli infermieri.

La Cassazione nel confermare che non si tratta di responsabilità oggettiva del capo dell'equipe chirurgica, chiarisce uno dei capisaldi di diritto sostanziale che riguarda l’istituto della condotta commissiva mediante omissione, facendo riferimento alla posizione di garanzia che riveste il chirurgo e che gli impone di controllare l'operato di infermieri e strumentisti in maniera non solo formale. 

Si tratta di una collaborazione attiva e continua che si conclude con la suturazione della ferita da parte del capo dell'equipe, il quale è tenuto ad agire effettuando tutto quanto è nella sua possibilità ai fini della sicurezza del paziente. Pertanto, non poteva essere certo sollevato dalle proprie responsabilità il ricorrente che si giustificava illustrando di aver non solo firmato la scheda infermeristica sulla conta delle garze presenti a inizio e a fine operazione, ma di aver proceduto a richiudere il taglio solo dopo aver chiesto e ottenuto l'ok del capo infermieristico. Senza dubbio è certo che non sia facile ictu oculi verificare la presenza di una garza residua che per errore di calcolo non risultava derelitta nel corpo del paziente. Infatti, una garza imbibita di sangue può ben mimetizzarsi tra i tessuti e gli organi del paziente. 

Il chirurgo, però, avrebbe dovuto procedere alla revisione finale del sito chirurgico per scongiurare qualsiasi errore nella conta delle garze non di sua competenza e che solo apparentemente dava il corretto risultato di parità tra quelle in entrata e quelle in uscita. 

È bene sottolineare, pertanto, che tale scrupolo rappresenta un vero e proprio dovere di diligenza, e va sempre praticato in quanto l'errore nel conteggio delle garze o degli altri strumenti impiegati può ben collocarsi a monte o in qualsiasi fase operativa o preparatoria all'intervento. 

Quindi, è bene fare molta attenzione.



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Avvocato Antonio Vicidomini a Roma
Antonio Vicidomini

Avvocato Penalista