Caso legale:
Tribunale per i Minorenni di Roma, decreto 4 luglio 2023, RG 78/2023 CNT
Sospensione della responsabilità genitoriale art. 330 e 333 c.c: il comportamento
violento del padre è incompatibile con il corretto esercizio delle sue funzioni genitoriali, di
conseguenza la figura genitoriale paterna è stata sospesa dall’esercizio della responsabilità
genitoriale sulle figlie minori con divieto di incontri.
Parole chiave: sospensione della responsabilità genitoriale paterna- divieto di incontri del
padre con le figlie minori
1. La donna, di origine maliana, sposava il marito tramite un matrimonio combinato dalla
sua famiglia d’origine e lo raggiungeva in Italia nel mese di dicembre 2016.
Dal giorno del suo trasferimento in Italia, S.D. è stata lasciata totalmente sola dal marito che
la delegava alle esclusive mansioni domestiche, di fatti l’uomo la costringeva a vivere un
regime di convivenza particolarmente doloroso, denigrandola ed umiliandola
costantemente. Nell’anno 2017 nasceva la figlia primogenita e nel mese di settembre 2019
nasceva la seconda figlia. Anche dopo la nascita delle bambine e in loro presenza, l’uomo
ha continuato con le minacce, gli insulti e le vessazioni verso la moglie, continuamente svilita
nel suo ruolo di madre e di donna. Oltre a ciò, frequenti sono state le aggressioni fisiche
consistenti in violenti schiaffi, unite a violenze sessuali. Nel mese di gennaio 2022, i figli,
nati da una precedente relazione dell’uomo, hanno raggiunto il padre in Italia ed hanno
iniziato a attuare gli stessi atteggiamenti violenti del padre, squalificando ed insultando la
donna quotidianamente. Nel mese di dicembre 2022, la figlia primogenita ha raccontato alla
madre di aver subito una violenza sessuale dal fratello più grande, senza che il padre, pur
informato dell’accaduto, intervenisse a protezione della ragazza.
2. A seguito di tali fatti, la donna ha condotto la figlia presso la strutta ospedaliera
“Bambino Gesù” dove è stata confermata la violenza sessuale subita dalla minore e dopo
essersi rifugiata nella casa rifugio Cassia, ha presentato denuncia nei confronti del marito.
3. Parallelamente al procedimento penale, dalla denuncia è scaturito il procedimento
presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, dinanzi al quale il Pubblico Ministero con ricorso
ex artt. 333 c.c.- 473 bis. 15 cpc, con contestuale richiesta di ordine di protezione ex art,
473 bis 69 c.p.c., del 14 marzo 2023, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la sospensione
della responsabilità genitoriale paterna, con valutazione delle competenze genitoriali dello
stesso, e di disporre l’affidamento delle figlie minori alla madre, chiedendo infine
l’applicazione dell’ordine di protezione del divieto di incontri padre-figlie.
4. Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto del 21 marzo 2023, preso atto delle
richieste del Pubblico Ministero, ha fissato l’udienza Collegiale per la comparizione delle
parti al giorno del 30 maggio 2023, ha richiesto al Servizio Sociale di trasmettere una
relazione sul nucleo familiare, ha nominato il Curatore Speciale per le minorenni e ha
concesso termine alle parti per la loro costituzione in giudizio. La donna a mezzo della
scrivente avvocata si è costituita nel sopra indicato procedimento chiedendo l’affidamento
delle figlie e la sospensione della responsabilità genitoriale paterna e ogni misura di
protezione, chiedendo di essere ascoltata separatamente dal marito davanti al tribunale che
ha accolto la richiesta, differendo l’ascolto dello stesso ad altra e successiva udienza. Alle
conclusioni della Procura e della donna si è aggiunta la curatrice speciale delle minorenni
nominata dal Tribunale, che ha aggiunto la richiesta di valutazione delle competenze
genitoriali di entrambi i genitori.
All’udienza del 4 luglio 2023, è stata ascoltata la donna che ha ricostruito quanto vissuto
nella casa coniugale insieme alle figlie, riferendo di un cambiamento importante della sua
vita grazie al sostegno della casa rifugio, dove ha potuto iniziare dei corsi per imparare
meglio la lingua italiana e per l’avviamento lavorativo, nonché i colloqui per l’elaborazione
delle violenze.
5. Il Collegio, all’esito dell’udienza, in via provvisoria ed urgente, ha così disposto:
“ritenuto che il comportamento del S. sia incompatibile con un corretto esercizio delle
funzioni genitoriali, sospende la responsabilità genitoriale del medesimo nei confronti dei
figli con divieto di incontri allo stato. Dispone il collocamento dei minori unitamente alla
madre resasi disponibile presso la casa rifugio che gli ospita...omissis...incarica i Servizi
Sociali di...omissis… dove collocata la madre con i figli di elaborare un progetto di intervento
verso l’autonomia del nucleo madre figli...”. Il provvedimento è il frutto di un lavoro sinergico
della Casa rifugio e delle avvocate insieme alla donna che non appena appresa la possibilità
concreta di una protezione per lei e le figlie, ha deciso di chiedere aiuto e di rivolgersi alle
autorità, attivandosi per una sua piena autonomia. Il Tribunale per i Minorenni, con
l’adozione del provvedimento che si commenta, ha ribadito un principio che ormai è divenuto
consolidato nella giurisprudenza, ossia che la condotta violenta del padre nei confronti della
madre- avvenuta in presenza delle figlie- non può ritenersi compatibile con un corretto
esercizio delle sue funzioni genitoriali. Difatti, le minacce, le aggressioni fisiche e sessuali,
la violenza assistita di cui sono state vittime le bambine, ma anche il disinteresse verso
l’accudimento e la crescita delle stesse, sono tutti elementi che dimostrano, in modo
inconfutabile, che il loro autore non è in grado di rivestire adeguatamente il suo ruolo di
padre, essendo indice di una totale e profonda inadeguatezza genitoriale. Rileva
evidenziare tuttavia che nel caso di specie, considerata piattaforma informativa costituita
dalla relazione della casa rifugio, i referti di pronto soccorso e la denuncia con conseguente
avvio di un procedimento penale, il tribunale avrebbe potuto procedere all’adozione di
provvedimenti urgenti inaudita altera parte, quantomeno dei provvedimenti in ordine alla
sospensione della responsabilità genitoriale del padre, al fine di consentire alla madre di
assumere le decisioni più importanti per le figlie. Infine, si evidenzia che la Curatrice
speciale delle minorenni ha chiesto una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i
genitori, quando sarebbe stato opportuno, così come richiesto anche dal P.M.M., effettuare
degli accertamenti solo sul padre, alla luce delle molteplici violenze allegate
Fonte: Differenza Donna