Un compagno violento non è un buon padre

2022




Caso legale: Tribunale per i Minorenni di Roma, decreto 4 luglio 2023, RG 78/2023 CNT Sospensione della responsabilità genitoriale art. 330 e 333 c.c: il comportamento violento del padre è incompatibile con il corretto esercizio delle sue funzioni genitoriali, di conseguenza la figura genitoriale paterna è stata sospesa dall’esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori con divieto di incontri. Parole chiave: sospensione della responsabilità genitoriale paterna- divieto di incontri del padre con le figlie minori 1. La donna, di origine maliana, sposava il marito tramite un matrimonio combinato dalla sua famiglia d’origine e lo raggiungeva in Italia nel mese di dicembre 2016. Dal giorno del suo trasferimento in Italia, S.D. è stata lasciata totalmente sola dal marito che la delegava alle esclusive mansioni domestiche, di fatti l’uomo la costringeva a vivere un regime di convivenza particolarmente doloroso, denigrandola ed umiliandola costantemente. Nell’anno 2017 nasceva la figlia primogenita e nel mese di settembre 2019 nasceva la seconda figlia. Anche dopo la nascita delle bambine e in loro presenza, l’uomo ha continuato con le minacce, gli insulti e le vessazioni verso la moglie, continuamente svilita nel suo ruolo di madre e di donna. Oltre a ciò, frequenti sono state le aggressioni fisiche consistenti in violenti schiaffi, unite a violenze sessuali. Nel mese di gennaio 2022, i figli, nati da una precedente relazione dell’uomo, hanno raggiunto il padre in Italia ed hanno iniziato a attuare gli stessi atteggiamenti violenti del padre, squalificando ed insultando la donna quotidianamente. Nel mese di dicembre 2022, la figlia primogenita ha raccontato alla madre di aver subito una violenza sessuale dal fratello più grande, senza che il padre, pur informato dell’accaduto, intervenisse a protezione della ragazza. 2. A seguito di tali fatti, la donna ha condotto la figlia presso la strutta ospedaliera “Bambino Gesù” dove è stata confermata la violenza sessuale subita dalla minore e dopo essersi rifugiata nella casa rifugio Cassia, ha presentato denuncia nei confronti del marito. 3. Parallelamente al procedimento penale, dalla denuncia è scaturito il procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, dinanzi al quale il Pubblico Ministero con ricorso ex artt. 333 c.c.- 473 bis. 15 cpc, con contestuale richiesta di ordine di protezione ex art, 473 bis 69 c.p.c., del 14 marzo 2023, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la sospensione della responsabilità genitoriale paterna, con valutazione delle competenze genitoriali dello stesso, e di disporre l’affidamento delle figlie minori alla madre, chiedendo infine l’applicazione dell’ordine di protezione del divieto di incontri padre-figlie. 4. Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto del 21 marzo 2023, preso atto delle richieste del Pubblico Ministero, ha fissato l’udienza Collegiale per la comparizione delle parti al giorno del 30 maggio 2023, ha richiesto al Servizio Sociale di trasmettere una relazione sul nucleo familiare, ha nominato il Curatore Speciale per le minorenni e ha concesso termine alle parti per la loro costituzione in giudizio. La donna a mezzo della scrivente avvocata si è costituita nel sopra indicato procedimento chiedendo l’affidamento delle figlie e la sospensione della responsabilità genitoriale paterna e ogni misura di protezione, chiedendo di essere ascoltata separatamente dal marito davanti al tribunale che ha accolto la richiesta, differendo l’ascolto dello stesso ad altra e successiva udienza. Alle conclusioni della Procura e della donna si è aggiunta la curatrice speciale delle minorenni nominata dal Tribunale, che ha aggiunto la richiesta di valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori. All’udienza del 4 luglio 2023, è stata ascoltata la donna che ha ricostruito quanto vissuto nella casa coniugale insieme alle figlie, riferendo di un cambiamento importante della sua vita grazie al sostegno della casa rifugio, dove ha potuto iniziare dei corsi per imparare meglio la lingua italiana e per l’avviamento lavorativo, nonché i colloqui per l’elaborazione delle violenze. 5. Il Collegio, all’esito dell’udienza, in via provvisoria ed urgente, ha così disposto: “ritenuto che il comportamento del S. sia incompatibile con un corretto esercizio delle funzioni genitoriali, sospende la responsabilità genitoriale del medesimo nei confronti dei figli con divieto di incontri allo stato. Dispone il collocamento dei minori unitamente alla madre resasi disponibile presso la casa rifugio che gli ospita...omissis...incarica i Servizi Sociali di...omissis… dove collocata la madre con i figli di elaborare un progetto di intervento verso l’autonomia del nucleo madre figli...”. Il provvedimento è il frutto di un lavoro sinergico della Casa rifugio e delle avvocate insieme alla donna che non appena appresa la possibilità concreta di una protezione per lei e le figlie, ha deciso di chiedere aiuto e di rivolgersi alle autorità, attivandosi per una sua piena autonomia. Il Tribunale per i Minorenni, con l’adozione del provvedimento che si commenta, ha ribadito un principio che ormai è divenuto consolidato nella giurisprudenza, ossia che la condotta violenta del padre nei confronti della madre- avvenuta in presenza delle figlie- non può ritenersi compatibile con un corretto esercizio delle sue funzioni genitoriali. Difatti, le minacce, le aggressioni fisiche e sessuali, la violenza assistita di cui sono state vittime le bambine, ma anche il disinteresse verso l’accudimento e la crescita delle stesse, sono tutti elementi che dimostrano, in modo inconfutabile, che il loro autore non è in grado di rivestire adeguatamente il suo ruolo di padre, essendo indice di una totale e profonda inadeguatezza genitoriale. Rileva evidenziare tuttavia che nel caso di specie, considerata piattaforma informativa costituita dalla relazione della casa rifugio, i referti di pronto soccorso e la denuncia con conseguente avvio di un procedimento penale, il tribunale avrebbe potuto procedere all’adozione di provvedimenti urgenti inaudita altera parte, quantomeno dei provvedimenti in ordine alla sospensione della responsabilità genitoriale del padre, al fine di consentire alla madre di assumere le decisioni più importanti per le figlie. Infine, si evidenzia che la Curatrice speciale delle minorenni ha chiesto una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, quando sarebbe stato opportuno, così come richiesto anche dal P.M.M., effettuare degli accertamenti solo sul padre, alla luce delle molteplici violenze allegate

Fonte: Differenza Donna



Pubblicato da:


Arianna Moccia

Avvocato Matrimonialista e divorzista, esperta in diritto di famiglia e minorile




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