Avvocato Armando Altavilla a Massa e Cozzile

Armando Altavilla

Avvocato a Pistoia

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MASTER UNIVERSITARIO IN "ESPERTI IN RESPOSNABILITA' DA REATO DEGLI ENTI COLLETTIVI EX D. LGS 231/2001

UNIVERSITA' DEGLI STUDI GIUSTINO FORTUNATO - 11/2017

Titolo professionale:

Il master è stato organizzato dall'Università Degli Studi "Giustino Fortunato" ed è stato tenuto da colleghi avvocati, dottori commercialisti e professori universitari. E' stato utile per completare la mia preparazione sul campo con gli aspetti più teorici e dottrinali. E' stato interessante il confronto con i relatori in merito agli aspetti pratici e operativi con cui ho dovuto confrontarmi presso le aziende che si sono approcciate alle azioni di tutela previste dal decreto.


Avv. Armando Altavilla - Avvocato a Pistoia

Sono Armando Altavilla ed ho cominciato la mia attività lavorativa come ufficio legale interno presso una S.p.a. per poi intraprendere l'attività libero professionale sempre con una prevalenza per la consulenza ed assistenza, sia stragiudiziale e giudiziale, per le aziende di piccole e medie dimensioni in ambito di sicurezza e ambiente Da circa 10 anni mi occupo della diffusione e implementazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti per le PMI.




Armando Altavilla

Esperienza


Diritto civile

Per più di 25 anni mi sono occupato delle questioni di diritto civile di una importante impresa di costruzioni (fatturato medio annuo € 90.000.000) con particolare attenzione alle problematiche contrattuali, fungendo anche da tutor all'ufficio contratti, all'ufficio gare, all'ufficio approvvigionamenti ed all'ufficio gestione immobili.


Altre categorie:

Eredità e successioni, Diritto penale, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Cassazione, Domiciliazioni.


Referenze

Titolo professionale

MASTER UNIVERSITARIO IN "ESPERTI IN RESPOSNABILITA' DA REATO DEGLI ENTI COLLETTIVI EX D. LGS 231/2001

UNIVERSITA' DEGLI STUDI GIUSTINO FORTUNATO - 11/2017

Il master è stato organizzato dall'Università Degli Studi "Giustino Fortunato" ed è stato tenuto da colleghi avvocati, dottori commercialisti e professori universitari. E' stato utile per completare la mia preparazione sul campo con gli aspetti più teorici e dottrinali. E' stato interessante il confronto con i relatori in merito agli aspetti pratici e operativi con cui ho dovuto confrontarmi presso le aziende che si sono approcciate alle azioni di tutela previste dal decreto.

Pubblicazione legale

Il modello contrattuale aziendale

Pubblicato su IUSTLAB

IL MODELLO CONTRATTUALE AZIENDALE Quanto è consigliabile avere un modello contrattuale aziendale. Un’azienda strutturata, nello svolgimento della propria attività, stipula molti contratti di vario tipo. Alcuni però sono strumentali al suo core business e quindi sono utilizzati spesso e in modo ricorrente. Nei contratti di questo tipo ogni azienda vorrà inserire, per le esperienze passate o per necessità normative, alcune clausole peculiari. E’ utile, allora, avere un proprio modello contrattuale? La risposta positiva a questa domanda potrebbe avere un effetto autoelidente: se ogni azienda avrà il suo modello contrattuale aziendale, quale si firmerà? La risposta allora deve essere ragionata. Considerazioni generali: ciascuna parte contrattuale vorrebbe che la contrattazione con la controparte si limitasse agli aspetti esclusivamente tecnici ed economici sui quali, per altro, ha indubbia competenza e chiarezza di intenti. La parte normativa, invece, vorrebbe che fosse fissa ed immutabile perché, magari, frutto del lavoro di un avvocato esperto in contratti che avrà lavorato ad un modello “su misura”. E’ il caso dei contratti di acquisto, di vendita dei prodotti aziendali, dei contratti di appalto, di subappalto, fornitura e posa ecc. Per i singoli uffici, poter contare su un modulo da scaricare dal server aziendale ha indubbi profili di utilità • in sede di offerta si parte in vantaggio • le trattative commerciali avranno per oggetto solo gli aspetti tecnico-economici; • non c’è il rischio che, nel corso della discussione, qualche aspetto più strettamente legale sia dimenticato o convenuto in modo errato da chi non è un legale. Si aggiunga poi il ritorno di immagine: presentarsi ad una trattativa, magari quando la controparte è un’azienda di dimensioni molto maggiori della propria, con un modello contrattuale “sartoriale” rende un’immagine di serietà e avvedutezza che possono avere il loro peso nella scelta del contraente. Tutto ciò presuppone, ovviamente la disponibilità di un testo standard studiato e redatto da legali esperti, espressamente incaricati dall’azienda per assecondare le sue specifiche necessità. Non avrebbe senso adottare un standard contrattuale redatto, magari da un luminare del diritto contrattuale, ma commissionato da un’altra azienda o scaricato da un sito. Fino qui, e con questi presupposti, la risposta alla domanda iniziale non può che essere positiva. Nel caso concreto però, specie tra società di livello organizzativo reciprocamente confrontabile, avviene che all’offerta redatta sullo standard contrattuale di una parte si contrapponga lo standard contrattuale dell’altra. Il principio è che contratti ben fatti, con la giusta dose di equilibrio, buona fede e correttezza, saranno in gran parte sovrapponibili ma se il funzionario aziendale, non legale, dovesse mettersi a fare un’analisi comparata dei due modelli, si annullerebbe il beneficio di poter contare su un modello aziendale, con in più l’aggravante che il funzionario dell’azienda, che sia componente dell’ufficio commerciale o dell’ufficio approvvigionamenti, non avrà la competenza tecnico-giuridica specifica. Se poi si dovesse tutte le volte richiamare il legale che ha redatto il modello, si rischierebbe il raddoppio del costo. Allora? La risposta continuna ad essere: si alla predisposizione di un modello contrattuale aziendale, ma cn alcun accorgimenti. Preliminarmente potrà essere utile prevedere delle clausole alternative per quelle questioni che, sulla base dell’esperienza e della loro specifica problematicità, sono più spesso oggetto di discussione. Saranno da evitare le clausole che sono una ripetizione delle norme di legge o che sono superflue rispetto realtà dell’azienda perché, oltre che appesantire il documento contrattuale, rischiano di sollecitare un’inutile diffidenza da parte dell’interlocutore. Sarebbe ipocrita pensare che il proprio standard contrattuale non contenga clausole formulate a vantaggio di chi le ha scritte ma si devono assolutamente evitare le clausole “capestro” e comunque quelle combinazioni o incroci di previsioni contrattuali che sbilanciano in modo evidente l’accordo a vantaggio di una parte sola. Sul punto si tenga conto che: - l’art. 1175 c.c. impone un generale obbligo di comportarsi secondo correttezza - in caso di contenzioso, il giudice potrebbe ricondurre ad equità un contratto manifestamente squilibrato a favore di una sola delle parti; - in casi estremi si potrebbe arrivare a configurare un regime di monopolio o di oligopolio, ed il contratto potrebbe configurare il caso di abuso di posizione dominante sanzionato dalle leggi antitrust; - in ultimo si consideri che proporre un modello contrattuale troppo sbilanciato a proprio favore potrebbe essere un pessimo inizio di trattativa. Una proposta contrattuale equilibrata, chiara e corretta sotto il profilo giuridico, invece, viene interpretata come sintomo di serietà e potrà favorire un proficuo accordo sulle questioni tecniche ed economiche. Ma che fare se ciascuna parte ha un proprio modello? La prima raccomandazione è quella di evitate, salvo che non si abbia una solida esperienza di clausole contrattuali, di mischiare due diversi standard contrattuali. Il legale che ha predisposto un modello ha seguito un certo ordine sistematico ed un certo percorso logico che non necessariamente è lo stesso di quello adottato dal legale che ha redatto il modello della controparte: mischiare i due modelli rischia effetti terribili in sede contenziosa perché il giudice potrebbe imbattersi in previsioni contraddittorie, disarmoniche o discordanti con l’effetto di dover decidere in un modo che non corrisponde all’intenzione di nessuna delle parti. Ogni modifica, infatti, deve essere valutata nell’intero contesto contrattuale e ciò richiede una conoscenza tecnico giuridica che non si può improvvisare. Men che meno si devono mischiare due moduli relativi a discipline contrattuali diverse solo perché quella clausola, prevista in un certo tipo di contratto, ha fatto vincere la causa ad un concorrente. Anche in questo caso è necessaria l’esperienza e la competenza di un addetto ai lavori. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI La predisposizione di un proprio modello contrattuale è senz’altro consigliabile perché potrà risolvere la maggior parte delle trattative. Quanto più la controparte contrattuale sarà strutturata, tanto più sarà facile, però, che abbia un proprio modello. In questo caso sarà necessario far intervenire alla trattativa qualcuno che sappia accertare la rischiosità delle clausole della controparte o allertare l’azienda in merito ad eventuali miscugli e aggiunte. Se la soluzione lascia dubbi è consigliabile rivolgersi ad un legale esperto. La sottoscrizione del contratto ne fissa il contenuto e rappresenta la volontà delle parti: sostenere che una frase all’interno di una clausola del contratto non corrisponda a quanto una delle parti in realtà intendeva è un’impresa difficile se non impossibile. Prima di firmare un contratto allora, e specie quando questo è stato oggetto di scambio di bozze con modifiche e integrazioni, è necessario rileggerlo bene, parola per parola, magari con l’aiuto di qualcuno che possa scorrere la bozza con le modifiche definitive all’esito della della trattativa. Può capitare, infatti, che la conoscenza del testo quasi a memoria porti ad una lettura superficiale riducendola ad una semplice “scorsa” del testo e così l’inserimento o meno di un “non“ può ribaltare il senso di una frase rispetto a quanto convenuto. Se il contratto è lungo ed articolato, è utile inserire un indice che imporrà, nel caso sia stato integrato con clausole nuove, un nuovo controllo sistematico in occasione del quale potranno risultare lacune, errori o ripetizioni. L’utilizzo di un modello contrattuale aziendale potrà infine comportare la necessità di piccole modifiche, senza ricorrere alla ristampa del testo. In questo caso si potrà procedere incasellando la parte da sostituire – lasciandola leggibile – e quindi introdurre una numerazione e aggiungere “vedi modifica in calce” ; in calce al contratto, con la stessa numerazione si scriverà la nuova versione con accanto: “modifica approvata” con la specifica sottoscrizione delle parti. Tale soluzione potrà essere praticata per le modifiche a correzione di errori o per interventi di specificazione, non certo per introdurre condizioni nuove o profondamente modificative dell’accordo iniziale: si è già detto che una modifica o un’integrazione importante richiedono una visione d’insieme del contratto. E’ necessario fare tutto quanto possibile per evitare problemi interpretativi, che potrebbero avere conseguenze anche gravi, sul reale contenuto di un contratto firmato, E’ sempre consigliabile discutere il contenuto di una pattuizione prima della firma e quindi poi trasferire nel contratto una clausola chiara, anche se non perfettamente aderente alla proprie aspettative, che lasciare una clausola dubbia nella speranza di interpretarla, successivamente, a proprio vantaggio. Mi sia consentito un paragone: il contratto è come l'airbag, ci si augura che non debba mai servire e che tutto scorra regolarmente ma deve comunque essere idoneo e funzionante perchè, in caso di incidente, potrà escluderne o attenuarne le conseguenze. Massa e Cozzile 26 maggio 2020 Avv. Armando Altavilla

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Lo studio

Armando Altavilla Studio Legale
Largo G. La Pira, 10
Massa e Cozzile (PT)

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