Pubblicazione legale:
Con queste motivazioni, La Cassazione sezione lavoro con Sentenza n.
12786/2019 ha confermato l'illegittimità del licenziamento di un
lavoratore che nel rivolgersi al collega del centralino che non
rispondeva al telefono, si era lasciato sfuggire una frase deprecabile
all'indirizzo dell'azienda. Infatti, per la S.C. non vi è alcun dovere
di stima del lavoratore nei confronti della propria azienda essendo il
lavoratore tenuto solamente all'osservanza dei doveri di diligenza e
fedeltà. La S.C. ha ritenuto che la condotta del lavoratore " non
appariva suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione
aziendale in quanto del tutto priva di attribuzioni specifiche e
manifestamente disonorevoli tali da determinare il venir meno,
ragionevolmente, del rapporto fiduciario o di essere lesiva del decoro
dell'impresa, pur avendo comunque travalicato i limiti della
correttezza."