Avvocato Luisa Camboni a Sanluri

Luisa Camboni

Matrimonialista e divorzista

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Il bullismo

Scritto da: Luisa Camboni - Studio cataldi Il diritto quotidiano

Pubblicazione legale:

Con il termine bullismo si indica una forma di sopraffazione messa in atto da "una persona che usa la propria forza o potere per intimorire o danneggiare una persona più debole". Tale fenomeno si sta estendendo prevalentemente nell'ambiente scolastico (cosiddetto bullismo scolastico), soprattutto nelle scuole elementari e medie.

Fonte: Studio cataldi Il diritto quotidiano - leggi l'articolo


Avv. Luisa Camboni - Matrimonialista e divorzista

L'Avv. Luisa Camboni è una stimata professionista titolare del proprio studio legale professionale con sede a Sanluri. L'avvocato Camboni è a completa disposizione dei propri assistiti per quanto riguarda l'assistenza e la consulenza legale, svolte sia in ambito giudiziale e processuale, sia in quello stragiudiziale. L'attività dell'avvocato Camboni si rivolge a persone fisiche e giuridiche, agendo in particolare in materia di diritto civile, infortunistica stradale, successioni, diritto di famiglia, recupero crediti.




Luisa Camboni

Esperienza


Diritto di famiglia

Ho seguito separazioni e divorzi di ogni tipo. situazioni coniugali drammatiche (tradimenti, violenza...). E' un ramo del diritto assai delicato e complesso che porta ad affrontare diversi aspetti: affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegno di mantenimento... Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. Quando la situazione descritta lo permette consiglio sempre una separazione consensuale.


Altre categorie:

Diritto civile, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Recupero crediti, Diritto del lavoro, Violenza, Stalking e molestie, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Domiciliazioni, Risarcimento danni.



Referenze

Pubblicazione legale

Diritto di famiglia: l’ex coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota del trattamento di fine rapporto (TFR)?

Riferimento normativo. Il riferimento normativo, relativo alla quota del trattamento di fine rapporto, in caso di crisi coniugale, è contenuto nell’articolo 12-bis della l. 898/1970 (comunemente conosciuta come Legge sul divorzio), che così dispone: “ Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. La risposta all’interrogativo è, dunque, positiva: l ’ex coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota del TFR, ma solo a determinate condizioni. Da una attenta lettura della disposizione soprariportata si evince che l’ex coniuge ha diritto ad ottenere la quota di TFR solo se: non ha contratto nuove nozze e solo quando è titolare di assegno di mantenimento periodico. Difatti, la corresponsione dell’assegno una tantum esclude tale diritto. E, ancora, all’ex coniuge spetta una quota pari al 40% del TFR, ma limitatamente agli anni che il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Avv. Luisa Camboni

Pubblicazione legale

Il bullismo

Studio cataldi Il diritto quotidiano

Con il termine bullismo si indica una forma di sopraffazione messa in atto da "una persona che usa la propria forza o potere per intimorire o danneggiare una persona più debole". Tale fenomeno si sta estendendo prevalentemente nell'ambiente scolastico (cosiddetto bullismo scolastico), soprattutto nelle scuole elementari e medie.

Pubblicazione legale

Separazione dei coniugi: gli assegni familiari a chi spettano?

Pubblicato su IUSTLAB

Prima di rispondere all’interrogativo, chi scrive ritiene necessario, ancora una volta, soffermarsi sulla distinzione tra assegno di mantenimento e assegni familiari. Si tratta di due emolumenti con funzioni diverse: - L'assegno di mantenimento consiste nel versamento mensile di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio in caso di separazione; - Gli assegni familiari , invece, sono una forma di prestazione a sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell'INPS che hanno un reddito complessivo al di sotto di determinate fasce stabilite annualmente dalla legge. In caso di separazione quale coniuge deve percepire gli assegni familiari? Il genitore collocatario, cioè il genitore cui vengono affidati i figli, ha diritto a percepire gli assegni familiari per il nucleo familiare, anche nel caso in cui ne sia titolare l’altro coniuge. Tali somme vanno ad aggiungersi all’assegno di mantenimento, se non è stato deciso diversamente in sede di separazione o divorzio. Tale principio trova applicazione sia in caso di affidamento condiviso, sia in caso di affidamento esclusivo. In altri termini, il genitore cui non sono stati affidati i figli e che percepisce gli assegni familiari deve corrispondere tali somme all’altro genitore in aggiunta all’assegno di mantenimento e a prescindere dall’ammontare di quest’ultimo. E se il genitore che percepisce gli assegni familiari li trattiene per sé, che succede? Il genitore non affidatario o non convivente con i figli minori che trattiene per sé gli assegni familiari, non versandoli all’ex coniuge, commette il reato di “appropriazione indebita” , incassando del denaro non proprio, ma dell’altro genitore e che ha percepito per conto di quest’ultimo (Cass. sent. n. 694/85). Di conseguenza, il coniuge affidatario dei figli che non ha mai percepito gli assegni familiari dall’ex dovrà rivolgersi al Tribunale per ottenere il rimborso delle somme indebitamente trattenute. Si noti bene : la richiesta di rimborso deve avvenire nel termine di prescrizione decennale. Avv. Luisa Camboni

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Lo studio

Luisa Camboni
Via Muraglia 57
Sanluri (SU)

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