Prima di dare una risposta all’interrogativo, diamo una definizione di assegno di mantenimento.
Assegno di mantenimento:
definizione e scopo.
Per
assegno di mantenimento si intende quella somma che viene stabilita di comune
accordo dai coniugi, in caso di separazione consensuale, o dal Giudice, in caso
di separazione giudiziale, quando la coppia decide di separarsi.
L’assegno
di mantenimento è, dunque, una forma di tutela che il Legislatore ha
predisposto in favore dei figli e del coniuge economicamente più debole a
garanzia dei doveri assistenziali e solidaristici derivanti dal matrimonio,
anche dopo la cessazione del rapporto coniugale.
Si noti bene:
si tratta di una tutela, ma non assoluta in quanto incontra vincoli e limiti
allo scopo di evitare che un diritto dettato per una determinata posizione
economica di svantaggio si trasformi in una fonte di guadagno.
Assegno di mantenimento ex moglie
disoccupata casalinga.
I
Giudici di Piazza Cavour sono intervenuti sul punto stabilendo che quando la ex
moglie possa ancora lavorare non può pretendere di vivere alle spalle del
marito.
Più
precisamente se è disoccupata è necessario provare dinnanzi al Giudice che questa
condizione non è dipesa da lei, ma da ragioni esterne alla sua volontà, id est alla sua età, alla sua salute,
alla mancanza di formazione professionale, alla crisi del mercato del lavoro.
1.
Età.
Quanto
all’età la Cassazione ha fissato un limite (45-50 anni) oltre il quale diventa
più difficile inserirsi nel mondo del lavoro.
2.
Stato
di salute.
Quanto allo stato di salute è necessario
provare, con documentazione medica, le patologie che impediscono di svolgere
attività lavorativa.
3.
Formazione
professionale
La
donna che non possiede una formazione professionale o che non ha esperienze
lavorative perché ha scelto di dedicarsi alla famiglia ha quasi sempre diritto
al mantenimento, a meno che non sia giovane da poter ritenere che la sua
carriera nel mondo del lavoro è appena iniziata. In tali casi la donna deve
dimostrare che l’assenza di un’occupazione per il periodo in cui era sposata l’ha
ostacolata nell’ intraprendere corsi per la crescita professionale, così da
essere disponibile per eventuali assunzioni o capace di dare vita ad
un’attività in proprio. Questo è il caso della ex moglie casalinga che si è
esclusivamente attivata nella gestione del ménage familiare.
4.
Difficoltà
di inserimento.
Ovvero
difficoltà nel reperire un’attività a causa della crisi del mercato
occupazionale.
In
questa ultima ipotesi la donna deve dimostrare di essersi attivata nella
ricerca. In che modo? Dando prova di
aver inviato curricula a diverse aziende, partecipato a selezioni, richiesto
colloqui di lavoro…
La
donna dovrà, insomma, dimostrare di avere cercato un’occupazione e di non
averla trovata.
Deve
provare al Giudice di avere fatto il possibile per trovare un posto di lavoro e
di non esserci riuscita non per sua colpa.
Assegno di mantenimento: ruolo
della donna.
Al
riguardo le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il Giudice, nel
valutare e determinare il quantum dell’assegno
di mantenimento, deve tenere conto del ruolo che la moglie ha rivestito
all’interno della famiglia. È chiaro, infatti, che la donna che ha sacrificato
la propria carriera per badare ai figli e alla casa, ha consentito al marito di
concentrarsi sulla carriera, arricchendosi; è, quindi, giusto che questa
partecipi all’incremento di ricchezza ottenuto dall’ex, venendole riconosciuto
un equo assegno di mantenimento.
Alla
luce di questo breve excursus, diamo risposta all’interrogativo: all’ex moglie casalinga deve essere
riconosciuto un assegno di mantenimento?
Occorre
distinguere:
A. ex moglie casalinga che
ha superato la soglia di età:
in
questa ipotesi, essendo difficile reperire un’occupazione, ha diritto a vedersi
riconosciuto un assegno di mantenimento;
B. ex moglie casalinga che
non ha superato la soglia di età, in ottimo stato di salute, in possesso di
titolo di studio: in questa ipotesi ha la possibilità di
trovare un’occupazione al fine di mantenersi da sola. Quindi, l’assegno di
mantenimento le potrà essere riconosciuto sino a quando non riesce a trovare
una indipendenza economica. Valgono in questo caso le medesime regole che il Legislatore ha dettato per il
mantenimento dei figli.
Avv.
Luisa Camboni
L'Avv. Luisa Camboni è una stimata professionista titolare del proprio studio legale professionale con sede a Sanluri. L'avvocato Camboni è a completa disposizione dei propri assistiti per quanto riguarda l'assistenza e la consulenza legale, svolte sia in ambito giudiziale e processuale, sia in quello stragiudiziale. L'attività dell'avvocato Camboni si rivolge a persone fisiche e giuridiche, agendo in particolare in materia di diritto civile, infortunistica stradale, successioni, diritto di famiglia, recupero crediti.
Ho seguito separazioni e divorzi di ogni tipo. situazioni coniugali drammatiche (tradimenti, violenza...). E' un ramo del diritto assai delicato e complesso che porta ad affrontare diversi aspetti: affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegno di mantenimento... Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. Quando la situazione descritta lo permette consiglio sempre una separazione consensuale.
Adozione, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto civile, Recupero crediti, Diritto del lavoro, Violenza, Stalking e molestie, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Domiciliazioni, Risarcimento danni.
Luisa Camboni
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