Separazione dei coniugi: gli assegni familiari a chi spettano?

Scritto da: Luisa Camboni - Pubblicato su IUSTLAB




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Prima di rispondere all’interrogativo, chi scrive ritiene necessario, ancora una volta, soffermarsi sulla distinzione tra assegno di mantenimento e assegni familiari. Si tratta di due emolumenti con funzioni diverse:

-          L'assegno di mantenimento consiste nel versamento mensile di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio in caso di separazione;

-          Gli assegni familiari, invece, sono una forma di prestazione a sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell'INPS che hanno un reddito complessivo al di sotto di determinate fasce stabilite annualmente dalla legge.

In caso di separazione quale coniuge deve percepire gli assegni familiari?

Il genitore collocatario, cioè il genitore cui vengono affidati i figli, ha diritto a percepire gli assegni familiari per il nucleo familiare, anche nel caso in cui ne sia titolare l’altro coniuge. Tali somme vanno ad aggiungersi all’assegno di mantenimento, se non è stato deciso diversamente in sede di separazione o divorzio. Tale principio trova applicazione sia in caso di affidamento condiviso, sia in caso di affidamento esclusivo.

In altri termini, il genitore cui non sono stati affidati i figli e che percepisce gli assegni familiari deve corrispondere tali somme all’altro genitore in aggiunta all’assegno di mantenimento e a prescindere dall’ammontare di quest’ultimo.

E se il genitore che percepisce gli assegni familiari li trattiene per sé, che succede?

Il genitore non affidatario o non convivente con i figli minori che trattiene per sé gli assegni familiari, non versandoli all’ex coniuge, commette il reato di “appropriazione indebita”, incassando del denaro non proprio, ma dell’altro genitore e che ha percepito per conto di quest’ultimo (Cass. sent. n. 694/85).

Di conseguenza, il coniuge affidatario dei figli che non ha mai percepito gli assegni familiari dall’ex dovrà rivolgersi al Tribunale per ottenere il rimborso delle somme indebitamente trattenute.

Si noti bene: la richiesta di rimborso deve avvenire nel termine di prescrizione decennale.

Avv. Luisa Camboni

 

 



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Avvocato Luisa Camboni a Sanluri
Luisa Camboni

Matrimonialista e divorzista