Pubblicazione legale:
Prima
di rispondere all’interrogativo, chi scrive ritiene necessario, ancora una
volta, soffermarsi sulla distinzione tra assegno di mantenimento e assegni
familiari. Si tratta di due emolumenti con funzioni diverse:
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L'assegno
di mantenimento consiste nel versamento mensile di una
somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente
debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio in caso di separazione;
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Gli
assegni familiari, invece, sono una forma di prestazione
a sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a
carico dell'INPS che hanno un reddito complessivo al di sotto di determinate
fasce stabilite annualmente dalla legge.
In caso di separazione quale
coniuge deve percepire gli assegni familiari?
Il
genitore collocatario, cioè il genitore cui vengono affidati i figli, ha
diritto a percepire gli assegni familiari per il nucleo familiare, anche nel
caso in cui ne sia titolare l’altro coniuge. Tali somme vanno ad aggiungersi
all’assegno di mantenimento, se non è stato deciso diversamente in sede di
separazione o divorzio. Tale principio trova applicazione sia in caso di
affidamento condiviso, sia in caso di affidamento esclusivo.
In altri termini, il
genitore cui non sono stati affidati i figli e che percepisce gli assegni
familiari deve corrispondere tali somme all’altro genitore in aggiunta
all’assegno di mantenimento e a prescindere dall’ammontare di quest’ultimo.
E se il genitore che percepisce gli
assegni familiari li trattiene per sé, che succede?
Il
genitore non affidatario o non convivente con i figli minori che trattiene per
sé gli assegni familiari, non versandoli all’ex coniuge, commette il reato di “appropriazione indebita”,
incassando del denaro non proprio, ma dell’altro genitore e che ha percepito
per conto di quest’ultimo (Cass. sent. n. 694/85).
Di
conseguenza, il coniuge affidatario dei figli che non ha mai percepito gli
assegni familiari dall’ex dovrà rivolgersi al Tribunale per ottenere il
rimborso delle somme indebitamente trattenute.
Si noti bene:
la richiesta di rimborso deve avvenire nel termine di prescrizione decennale.
Avv.
Luisa Camboni