Sentenza giudiziaria:
Ho assistito una conduttrice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, destinataria di una cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione su iniziativa del Comune.
La pretesa riguardava canoni asseritamente impagati e spese di ripristino dell'immobile, queste ultime quantificate unilateralmente dall'ente municipale in assenza di un previo accertamento tecnico in contraddittorio.
A fronte dell'atto, ho proposto opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., richiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo — anche inaudita altera parte — e contestando, fra le altre doglianze, la radicale invalidità della cartella per carenza assoluta di titolo esecutivo.
Il fulcro della linea difensiva si è articolato sulla natura privatistica del rapporto sotteso. Il canone di locazione costituisce il corrispettivo di una concessione e non un'entrata di tipo pubblicistico o tributario. In tali ipotesi, l'art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999 consente l'iscrizione a ruolo soltanto laddove il credito risulti già cristallizzato in un titolo avente efficacia esecutiva.
Con ordinanza depositata il 25 gennaio 2026, il Tribunale di Modena — Terza Sezione Civile, ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo verosimilmente fondata la doglianza relativa all'assenza di un atto prodromico all'iscrizione a ruolo. Il Giudice ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui l'attività di riscossione di canoni concessori legati a beni pubblici, integrando esercizio non autoritativo dell'amministrazione (ex art. 1, c. 1-bis, L. n. 241/1990), risulta incompatibile con la procedura del ruolo esattoriale in difetto di un titolo esecutivo previamente formato.
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L'ordinanza ha quindi sospeso l'esecutività del ruolo e della relativa cartella di pagamento, rinviando al termine del giudizio di merito la regolamentazione delle spese della fase cautelare.