Sentenza giudiziaria:
Lo studio ha ottenuto la condanna, in primo grado avanti il Giudice del lavoro di Udine, in secondo grado avanti la Corte d'appello di Trieste ed infine anche in Cassazione, della ASD a versare all'istruttore sportivo non professionista l'intero compenso pattuito, senza assoggettarlo alle ritenute. Per tre gradi di giudizio la ASD sosteneva di essere nel diritto di trattenere delle somme, dovute allo sportivo quale compenso, sul presupposto - nemmeno dimostrato - di essere sostituti d'imposta, e comunque in ragione del trattamento fiscale dello sportivo non residente in Italia. Tutti i gradi di giudizio, ed infine anche la Suprema Corte, hanno invece disatteso le domande della Associazione sportiva accogliendo invece le tesi sostenute dall'Avv. Chiara Daneluzzi