Pubblicazione legale:
La crisi economica provocata dall'emergenza sanitaria in corso, con i conseguenti provvedimenti restrittivi adottati su tutto il territorio nazionale, può condurre alla risoluzione, sospensione o rinegoziazione dei contratti per forza maggiore, impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (artt.1256 e 1467 Cod. civ.)